Quali libri non vidima la Camera di commercio?

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Inviato da Marco Prezioso il Ven, 12/11/2020 - 15:29

La Camera di commercio di Bergamo non vidima:

  • libri e registri di imprese o altri soggetti aventi la sede legale in altra provincia (tranne i registri e formulari rifiuti relativi alle sedi secondarie e unità locali operative situate in provincia di Bergamo);
  • di libri e registri la cui bollatura è a carico, per espressa disposizione normativa, di specifici enti quali INAIL, Questura, Comune, Agenzia delle Entrate ecc. (es. libri prescritti da normativa di P.S., libri relativi ai lavoratori dipendenti, registri previsti da leggi sull’imposta di fabbricazione);
  • libri, registri e scritture contabili la cui vidimazione non è prevista obbligatoriamente da norma di legge o regolamento.

La legge 383/01 ha soppresso dal 25/10/2001 l’obbligo di vidimazione dei seguenti libri:

  • libro giornale e relativi sezionali;
  • libro inventari;
  • libri e registri fiscali (libri IVA e scritture contabili previste ai fini delle imposte dirette).

Per questi libri permane il solo obbligo di numerazione e di pagamento dell’imposta di bollo da parte del soggetto obbligato alla tenuta delle scritture. La Camera di commercio di Bergamo non vidima i suddetti libri e registri.

La legge 2/2009 ha eliminato dal 30 marzo 2009 l’obbligo di tenuta del libro soci delle società a responsabilità limitata. La Camera di commercio di Bergamo non vidima tale libro.