Sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa i seguenti soggetti:
- Onlus;
- Cooperative sociali e loro consorzi;
- Gli organismi di volontariato.
Le associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalla tassa di concessione governativa (ma scontano l’imposta di bollo) se dimostrano l’affiliazione ad associazioni sportive nazionali.
Le cooperative edilizie sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo ma versano la tassa di concessione governativa nella misura ridotta di ¼, cioè 16,75 euro.
La qualifica di Onlus e di cooperativa sociale deve risultare dall’iscrizione al Registro imprese, diversamente il legale rappresentante dovrà produrre certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale la attesta.
La bollatura del registro di carico e scarico D.M 59/2023 è esente dal pagamento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa ed è soggetto al solo pagamento del diritto di segreteria.
Per quanto riguarda i libri e registri previsti da leggi speciali è necessario verificare di volta in volta la previsione normativa in merito.