La procedura arbitrale
La procedura arbitrale è descritta nel regolamento della Camera arbitrale. La Camera arbitrale, l’organo arbitrale, il consulente tecnico e le parti sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all’esito dei procedimenti arbitrali. Fasi del procedimento arbitrale (pdf).
Sospensione dei termini
Il decorso dei termini è sospeso dal 1º agosto al 31 agosto di ciascun anno (art. 7 del Regolamento arbitrale).
L’ufficio riceve solo su appuntamento. Il deposito delle domande di arbitrato, delle risposte, delle memorie e delle ordinanze si effettua tramite Pec da inviare a camera.arbitrale@bg.legalmail.camcom.it.
Verifica le chiusure straordinarie e le variazioni di orario dell'Ente.
Attività. Promuove la diffusione dell’arbitrato e della mediazione organizzando eventi informativi e formativi dedicati alla cultura della composizione stragiudiziale delle controversie, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private; cura le procedure di giustizia alternativa nell’ambito della Camera arbitrale istituita presso l’Ente, assicurando assistenza al Consiglio arbitrale; attende allo sviluppo, alla segreteria e all’attività dell’Organismo di mediazione, curando l’intero iter del procedimento di mediazione; provvede alla formazione e all’aggiornamento di Arbitri e Mediatori.
