Tariffe e modalità di pagamento per mediazione

Per le procedure di mediazione presentate dal 15 novembre 2023 ciascuna Parte a seguito della presentazione della domanda di mediazione, o dell’adesione, è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le SPESE DI AVVIO e le SPESE DI MEDIAZIONE per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo. Tali importi sono relativi alla conclusione del primo incontro SENZA IL RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO.

Dopo la trasmissione della domanda di mediazione, o dell’adesione, la Segreteria invierà tramite PEC l’Avviso di pagamento pagoPA relativo alle spese dovute, che dovrà essere pagato agli sportelli bancari, agli sportelli ATM o presso i punti vendita SISAL, le tabaccherie, Lottomatica, Banca 5, attraverso gli home banking utilizzando il circuito CBILL, e infine anche da smartphone utilizzando la app Satispay.

MEDIAZIONI VOLONTARIE o DERIVANTI DA CLAUSOLA (importi ex art. 28 c. 4 e 5 del D.M. n. 150/2023)

Valore della lite Imponibile Spese di avvio Imponibile Spese di mediazione totale imponibile spese primo incontro per ogni parte/centro unico di interessi TOTALE iva compresa al 22% (senza accordo)
sino a € 1.000 € 40,00 € 60,00 € 100,00 € 122,00
da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 € 75,00 € 120,00 € 195,00 € 237,90
superiore a € 50.000,00 € 110,00 € 170,00 € 280,00 € 341,60
valore indeterminato basso (fino a € 1.000) € 110,00 € 60,00 € 170,00 € 207,40
valore indeterminato medio (da € 1.000,01 sino a € 50.000,00) € 110,00 € 120,00 € 230,00 € 280,60
valore indeterminato alto (superiore a € 50.000,00) € 110,00 € 170,00 € 280,00 € 341,60
 

MEDIAZIONI OBBLIGATORIE o DEMANDATE DAL GIUDICE (importi ridotti di 1/5 ex art. 28 c. 8 del D.M. n. 150/2023)

Valore della lite Imponibile Spese di avvio Imponibile Spese di mediazione totale imponibile spese primo incontro per ogni parte/centro unico di interessi TOTALE iva compresa al 22% (senza accordo)
sino a € 1.000 € 32,00 € 48,00 € 80,00 € 97,60
da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 € 60,00 € 96,00 € 156,00 € 190,32
superiore a € 50.000,00 € 88,00 € 136,00 € 224,00 € 273,28
valore indeterminato basso (fino a € 1.000) € 88,00 € 48,00 € 136,00 € 165,92
valore indeterminato medio (da € 1.000,01 sino a € 50.000,00) € 88,00 € 96,00 € 184,00 € 224,48
valore indeterminato alto (superiore a € 50.000,00) € 88,00 € 136,00 € 224,00 € 273,28
 

Per i procedimenti di mediazione che non si concluderanno con esito negativo al primo incontro, saranno dovute ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE calcolate in conformità agli artt. 28, 29, 30 e 31 e Tabella A di cui al D.M. n. 150/2023.

Le FATTURE per le indennità di mediazione saranno intestate alle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (come previsto dalla risoluzione del 13/6/1981 n.331350 - Ministero delle Finanze - Tasse e imposte indirette sugli affari). Non è possibile intestare la fattura allo studio legale o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione.

Scissione dei pagamenti (Split Payment)

Pubbliche amministrazioni

Le indennità del servizio di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione) sono da versare per la sola quota di imponibile per l’introduzione della scissione dei pagamenti split payment (art. 1, c. 629, let. b) della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Gli enti pubblici sono tenuti a effettuare il pagamento con girofondi sul conto di contabilità speciale fruttifera attivo presso la Banca d'Italia n. 319377 - Codice IBAN: IT97N0100003245130300319377.

Per la fatturazione elettronica deve essere inviato un messaggio alla email servizio.conciliazione@bg.legalmail.camcom.it con oggetto “N. (mediazione/anno) - Fatturazione elettronica" per comunicare obbligatoriamente le seguenti informazioni:

  • Denominazione dell'Ente pubblico,
  • Sede (via, numero civico, CAP, Comune),
  • Codice Fiscale,
  • Partita IVA,
  • Codice Univoco,
  • eventuale numero di provvedimento, ordinativo o numero di imputazione spesa.

Altri soggetti obbligati

Gli ulteriori soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamenti (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172), sono tenuti a comunicarlo per iscritto all’ufficio Servizio di conciliazione al momento del deposito della domanda di mediazione o della risposta, o comunque compilando l’apposita casella inserita nel modello d’interesse.

Ultima modifica: Giovedì 23 Maggio 2024