FAQ

Diritto annuale

Una società ha trasformato la propria natura giuridica. Che importo deve pagare per l'anno in cui avviene la trasformazione? E per l'anno successivo?

9 maggio 2007

 

Sull'argomento delle trasformazioni di natura giuridica, il Ministero delle attività produttive (con circolare n.555358 del 25.7.2003) ha chiarito che tutte le società sono iscritte nella SEZIONE ORDINARIA del Registro Imprese, quindi le trasformazioni sono ininfluenti ai fini della determinazione del diritto annuale.

Il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella SEZIONE ORDINARIA del Registro Imprese (anche se annotate nella SEZIONE SPECIALE) deve essere determinato applicando la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato (art. 8 comma 5 del Decreto Interministeriale 11 maggio 2001, n. 359).

La maggiorazione dello 0,40%, dovuta per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi alla scadenza, deve essere arrotondata all'unità di euro?

9 maggio 2007

 

La maggiorazione dello 0,40%, dovuta per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi alla scadenza, deve essere calcolata e versata senza arrotondamento.

Qual è il termine per il pagamento del diritto annuale per le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni?

8 giugno 2017

 

Le società di capitali che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio. Solo nel caso che il versamento venga effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza di cui sopra, l'importo deve essere maggiorato dello 0,40% (senza arrotondamento).

Le società in liquidazione sono tenute a pagare il diritto annuale? E le società inattive?

9 maggio 2006

 

Sia le società in liquidazione che le società inattive sono tenute al pagamento del diritto annuale. Il diritto annuale infatti è dovuto da parte di tutte le imprese "iscritte" al Registro imprese.

Un'impresa ha versato per errore il diritto annuale due volte o in eccedenza rispetto al dovuto. Cosa può fare?

2 novembre 2016

 

Le possibilità sono due:

  1. Effettuare la compensazione del diritto annuale. La compensazione è consentita sia con altre quote di diritto annuale dovute alla stessa Camera di Commercio, sia con quote di diritto annuale dovute ad altre Camere di Commercio (ad esempio in caso di versamenti eseguiti erroneamente a favore di una Camera di Commercio diversa da quella di appartenenza), sia con altri tributi o contributi dovuti ad altri Enti. L'importo che si desidera portare in compensazione deve essere indicato nella "Sezione ICI e altri tributi locali", codice ente "BG", codice tributo "3850", colonna degli "Importi a credito compensati".
  2. Presentare una richiesta di rimborso collegandosi al sito servizionline.bg.camcom.it.
    NOTA BENE. Le domande di rimborso del diritto annuale devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento.
Un'impresa ha trasferito la propria sede in un'altra provincia. A quale Camera di Commercio deve versare il diritto annuale?

9 maggio 2006

 

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale al 1º gennaio dell'anno di riferimento (o alla diversa data se l'impresa si è costituita successivamente al 1º gennaio dello stesso anno di riferimento).

In caso di fusione tra società, quali sono le modalità per il pagamento del diritto annuale eventualmente ancora dovuto da parte di una società che alla data di scadenza del pagamento risulta già cessata al Registro imprese a seguito di incorporazione?

9 maggio 2007

 

Nella compilazione del modello F24 utilizzato in occasione del pagamento del diritto annuale eventualmente ancora dovuto da parte di una società che alla data di scadenza del pagamento risulta già cessata al Registro imprese a seguito di incorporazione in altra società è necessario indicare il codice fiscale della società incorporata. In questo modo l'importo versato potrà essere correttamente abbinato alla relativa posizione presso il Registro imprese.