Il soggetto sanzionato può avvalersi della facoltà di presentare scritti difensivi all'Ufficio Sanzioni entro 30 giorni dalla data della avvenuta notifica del verbale in carta semplice (esente da bollo), posta elettronica ordinaria o P.E.C.
Contestualmente alla presentazione degli scritti, l'interessato può altresì richiedere l'audizione, per essere ascoltato in merito ai fatti contestati. In tal caso l'Ufficio Sanzioni calendarizza l'incontro provvedendo a comunicarne la data all'interessato.
Gli scritti difensivi possono essere presentati da soggetto delegato, in tal caso la presentazione sarà considerata valida se corredata da apposita delega scritta da parte del sanzionato, accompagnata da copia del documento d'identità del delegante.
All'audizione può presenziare il sanzionato personalmente o tramite delegato, in tal caso previa esibizione di idonea delega e copia del documento di identità. Di quanto emerso in corso di audizione, si redige apposito verbale rilasciandone copia all'interessato. Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio Sanzioni esamina in fatto e in diritto i processi verbali, gli argomenti esposti negli scritti difensivi e nell'eventuale audizione ed al termine procede all'emissione di un provvedimento scritto, che potrà essere un'ordinanza di archiviazione oppure un'ordinanza ingiunzione di pagamento.
Eventuali richieste di chiarimento, solleciti, osservazioni di qualsiasi natura, estranei al procedimento sanzionatorio, non saranno prese in considerazione in quanto non previste dalla vigente normativa.
