FAQ

Accertamenti

Il soggetto sanzionato può avvalersi della facoltà di presentare scritti difensivi all'Ufficio Sanzioni entro 30 giorni dalla data della avvenuta notifica del verbale in carta semplice (esente da bollo), posta elettronica ordinaria o P.E.C.

Contestualmente alla presentazione degli scritti, l'interessato può altresì richiedere l'audizione, per essere ascoltato in merito ai fatti contestati. In tal caso l'Ufficio Sanzioni calendarizza l'incontro provvedendo a comunicarne la data all'interessato.

Gli scritti difensivi possono essere presentati da soggetto delegato, in tal caso la presentazione sarà considerata valida se corredata da apposita delega scritta da parte del sanzionato, accompagnata da copia del documento d'identità del delegante.

All'audizione può presenziare il sanzionato personalmente o tramite delegato, in tal caso previa esibizione di idonea delega e copia del documento di identità. Di quanto emerso in corso di audizione, si redige apposito verbale rilasciandone copia all'interessato. Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio Sanzioni esamina in fatto e in diritto i processi verbali, gli argomenti esposti negli scritti difensivi e nell'eventuale audizione ed al termine procede all'emissione di un provvedimento scritto, che potrà essere un'ordinanza di archiviazione oppure un'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Eventuali richieste di chiarimento, solleciti, osservazioni di qualsiasi natura, estranei al procedimento sanzionatorio, non saranno prese in considerazione in quanto non previste dalla vigente normativa.

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, occorre effettuare il pagamento mediante versamento presso il Concessionario indicato sulla medesima. Qualora non venisse effettuato il pagamento, il Concessionario incaricato attiverà la procedura prevista dalla normativa in materia.

Quando si riceve una cartella esattoriale:

  • per conoscere le modalità di pagamento, rivolgersi al Concessionario per la riscossione competente, facendo riferimento alle istruzioni contenute nella stessa;
  • per ottenere lo sgravio della cartella, perché è già stato effettuato il pagamento in tutto o in parte della somma stabilita, è necessario presentare istanza all'ufficio sanzioni, accompagnato dalla prova dell'avvenuto pagamento (totale o parziale);
  • per presentare ricorso avverso la cartella esattoriale il sanzionato può proporre ricorso al Giudice di pace competente, facendo riferimento alle istruzioni contenute nella cartella stessa.

Se il sanzionato non paga entro i 30 giorni dalla notifica, l'ufficio sanzioni avvia le procedure di esecuzione forzata tramite il Concessionario per le riscossioni, con iscrizione della posizione a ruolo.

Il sanzionato che versa in condizioni economiche disagiate può chiedere, presentando apposita domanda di rateizzazione in carta semplice, che la sanzione venga pagata in rate mensili.

Per effettuare il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione, nel caso in cui gli importi siano dovuti all' Erario, il versamento va effettuato con modello F23 allegato all'ordinanza. Nel caso in cui gli importi siano dovuti alla Camera di commercio occorre effettuare il pagamento dell'avviso di pagamento PagoPA allegato all'ordinanza.

Il sanzionato, dopo aver ricevuto la notifica dell'ordinanza, può effettuare il pagamento della somma ingiunta entro 30 giorni dalla notifica. Qualora il sanzionato ritenga di non pagare entro i 30 giorni dalla notifica, può presentare ricorso davanti al Giudice competente, come indicato nelle avvertenze allegate in calce all'ordinanza ingiunzione.

In caso di duplice/erroneo versamento del processo verbale o ordinanza, è possibile chiedere il rimborso con le seguenti modalità:

  • per i pagamenti eseguiti con F23, il rimborso deve essere richiesto all'Agenzia dell'Entrate, beneficiaria della sanzione;
  • per i pagamenti effettuati mediante avviso PagoPA, il rimborso deve essere richiesto alla stessa Camera, mediante compilazione del modello "richiesta di rimborso diritti di segreteria e altre somme non dovute" – reperibile sul sito camerale

Non essendo stata pagata la sanzione in misura ridotta nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 16 della L. 689/1981, il processo verbale viene comunque inoltrato all'ufficio sanzioni della Camera di Commercio. La sanzione pecuniaria verrà determinata, in sede di emanazione dell'ordinanza ingiunzione, tenendo conto dell'importo già pagato che verrà detratto dalla somma fissata quale sanzione pecuniaria.

Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non pagano il verbale entro il termine previsto di 60 giorni dalla notifica dello stesso, l'organo accertatore trasmette il verbale con un rapporto di mancato pagamento all'ufficio sanzioni della Camera di Commercio di Bergamo per l'avvio dell'istruttoria (art. 17 comma 1 L. 689/1981). Nel corso dell'istruttoria l'ufficio sanzioni esamina in fatto e in diritto i processi verbali, gli argomenti esposti negli scritti difensivi e nell'eventuale audizione e al termine dell'istruttoria – entro 5 anni dall'evento, come previsto dall'art. 28 L. 689/81- emette un provvedimento che può essere: un'ordinanza di ingiunzione di pagamento, con l'indicazione della sanzione e delle spese del procedimento da pagare oppure un'ordinanza di archiviazione, nel caso vengano rilevati dei vizi di forma nel verbale o se, nel merito, non vengano riconosciuti i presupposti dell'illecito. Pertanto, chi ha presentato scritti difensivi rimane in attesa di ricevere un'ordinanza (di ingiunzione o di archiviazione) che gli verrà regolarmente notificata. Chi decide di presentare scritti difensivi e di aprire così la fase del riesame è soggetto all'applicazione di un importo di sanzione compreso fra il minimo e il massimo edittale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 L. 689/1981, in quanto la decisione finale è commisurata alla fattispecie concreta esaminata e pertanto non soggiace al calcolo previsto per il pagamento in misura ridotta dall'art. 16 L. 689/1981. Sono inoltre previste le spese del procedimento.

Il pagamento liberatorio e la presentazione di scritti difensivi sono alternativi. I verbali che risultano oggetto di pagamento liberatorio non vengono trasmessi per l'istruttoria all'ufficio sanzioni, poiché il pagamento conclude definitivamente il procedimento sanzionatorio. Pertanto, se il destinatario del verbale di accertamento, pur avendo presentato scritti difensivi, effettua il pagamento, l'istruttoria non viene avviata ed il procedimento sanzionatorio si conclude.