FAQ

Registro imprese

Hai riscontrato errori, imprecisioni sulla visura della tua impresa?

Compila il modulo Rettifiche su Servizi Online specificando l’errore riscontrato sulla visura.

Hai motivi di urgenza?

Se hai motivi oggettivi di urgenza nell’evasione di una pratica prima dei 5 giorni previsti dalla legge compila il modulo su Servizi Online, allegando la documentazione comprovante i motivi di urgenza. Il Registro imprese si riserva di valutare la richiesta di urgenza e vi darà seguito soltanto in presenza di significative motivazioni, escludendo quelle generiche, al fine di evitare sperequazioni non giustificate nell’evasione delle pratiche.

La tua pratica è sospesa o risulta ancora inevasa?

Se la tua pratica è sospesa e ti è stata chiesta una correzione che non ti è chiara chiedi tramite Diario messaggi di essere contattato telefonicamente dall’addetto che ha in carico la pratica (lascia nome e fascia oraria in cui trovare chi la sta gestendo). Se invece la tua pratica è sospesa e non c’è un messaggio di correzione, contatta l’Assistenza Sari per segnalarlo.

Se infine hai effettuato la correzione richiesta dall’ufficio o provveduto al rinvio ma la pratica non risulta ancora evasa non scrivere nel Diario messaggi perché la pratica potrebbe essere all’evasione e il diario non è più monitorato. Se hai comunque urgenza di avere l’evasione, compila il modulo Solleciti su Servizionline.

Hai un problema o vuoi chiedere informazioni al Registro imprese?

Se devi inviare una pratica al Registro imprese e non sai come fare cerca innanzitutto nel portale Sari. Se l’informazione che cerchi non è presente contatta l’Assistenza Sari compilando il modulo e anticipando il problema che hai. Puoi sottoporre un quesito scritto, richiedere un appuntamento telefonico immediato o pianificare una chiamata per essere contattato dalla persona più adatta a risolverlo.

Vidimazione libri e registri

Quali soggetti sono esentati dal pagamento dell'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa?

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa i seguenti soggetti:

  • Onlus;
  • Cooperative sociali e loro consorzi;
  • Gli organismi di volontariato.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalla tassa di concessione governativa (ma scontano l’imposta di bollo) se dimostrano l’affiliazione ad associazioni sportive nazionali.

Le cooperative edilizie sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo ma versano la tassa di concessione governativa nella misura ridotta di ¼, cioè 16,75 euro.

La qualifica di Onlus e di cooperativa sociale deve risultare dall’iscrizione al Registro imprese, diversamente il legale rappresentante dovrà produrre certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale la attesta.

La bollatura del formulario di accompagnamento dei rifiuti è esente dal pagamento dell’imposta di bollo, della tassa di concessione governativa e dal diritto di segreteria.

La bollatura del registro di carico e scarico rifiuti è esente dal pagamento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa ed è soggetto al solo pagamento del diritto di segreteria.

Per quanto riguarda i libri e registri previsti da leggi speciali è necessario verificare di volta in volta la previsione normativa in merito.

Quali sono le formalità dei libri da rispettare?

Le scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo. Nei libri o scritture a modulo continuo o fogli singoli vanno riportati su tutte le pagine:

  • il nome della ditta o la ragione sociale o la denominazione sociale;
  • la sede legale o la sede attività per le imprese individuali;
  • la partita IVA e il codice fiscale;
  • il tipo di libro.

Nei libri rilegati i dati di cui sopra vanno riportati sulla copertina o sull’ultima pagina numerata.

La numerazione è eseguita per pagina, o per foglio, o per facciata scrivibile (tabulato) o a facciate contrapposte. Le pagine non utilizzabili devono essere barrate e annullate.

Nei registri di carico e scarico è necessario indicare l’ubicazione della sede o unità operativa in quanto il dato è necessario per stabilire la competenza territoriale alla vidimazione.

Qual è la Camera di commercio competente per la vidimazione di libri e registri?

Libri sociali

La competenza per la vidimazione è delle Camere di commercio e dei notai. La Camera di commercio territorialmente competente è quella della provincia ove è ubicata la sede legale.

Per le imprese plurilocalizzate è competente la Camera di commercio della sede legale. Per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie è competente anche la Camera di commercio ove è ubicata la sede secondaria.

Registri di carico e scarico rifiuti e formulari di accompagnamento dei rifiuti

È competente alla vidimazione esclusivamente la Camera di commercio della sede legale o dell’unità locale presso la quale è utilizzato il registro (anche per soggetti non iscritti nel Registro imprese).

Per i formulari di accompagnamento dei rifiuti la competenza è affidata alle Camere di commercio, alle Agenzie delle Entrate e agli uffici della Provincia.

Quali libri non vidima la Camera di commercio?

La Camera di commercio di Bergamo non vidima:

  • libri e registri di imprese o altri soggetti aventi la sede legale in altra provincia (tranne i registri e formulari rifiuti relativi alle sedi secondarie e unità locali operative situate in provincia di Bergamo);
  • di libri e registri la cui bollatura è a carico, per espressa disposizione normativa, di specifici enti quali INAIL, Questura, Comune, Agenzia delle Entrate ecc. (es. libri prescritti da normativa di P.S., libri relativi ai lavoratori dipendenti, registri previsti da leggi sull’imposta di fabbricazione);
  • libri, registri e scritture contabili la cui vidimazione non è prevista obbligatoriamente da norma di legge o regolamento.

La legge 383/01 ha soppresso dal 25/10/2001 l’obbligo di vidimazione dei seguenti libri:

  • libro giornale e relativi sezionali;
  • libro inventari;
  • libri e registri fiscali (libri IVA e scritture contabili previste ai fini delle imposte dirette).

Per questi libri permane il solo obbligo di numerazione e di pagamento dell’imposta di bollo da parte del soggetto obbligato alla tenuta delle scritture. La Camera di commercio di Bergamo non vidima i suddetti libri e registri.

La legge 2/2009 ha eliminato dal 30 marzo 2009 l’obbligo di tenuta del libro soci delle società a responsabilità limitata. La Camera di commercio di Bergamo non vidima tale libro.

Quali libri vidima la Camera di commercio?

La Camera di commercio vidima i libri previsti dal codice civile e dalle norme speciali.

Tipologia Categoria

LIBRI SOCIALI PREVISTI DAL CODICE CIVILE

A) Società per azioni (art. 2421 c.c.)

  • Libro dei soci
  • Libro delle obbligazioni
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
  • Il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies c.c.
  • Il libro del revisore o della società incaricata al controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 ter c.c.

B) Società cooperative

  • Si applicano i libri previsti per le società per azioni in quanto compatibili.

C) Società a responsabilità limitata (art. 2478 c.c.)

  • Libro delle decisioni dei soci
  • Libro delle decisioni degli amministratori
  • Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore

LIBRI O REGISTRI PREVISTI DA NORME SPECIALI

Sono soggetti a bollatura tutti i libri e registri previsti da norme speciali per i quali si fornisce un elenco peraltro non esaustivo. In presenza di libri diversi dovrà essere fornito il rinvio alla legge che stabilisce l’obbligatorietà della bollatura e la competenza in capo alla Camera di commercio.

  • Registro di carico e scarico dei rifiuti speciali (articolo 190 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, modificato dall'articolo 2 comma 24-bis del D.Lgs. 4/2008)
  • Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati (D.Lgs. 152/2006 art. 193)
  • Libro giornale delle autenticazioni delle girate
  • Libro giornale degli incarichi, tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 264 del 08/08/1991)
  • Libro giornale delle autenticazioni delle girate (RD n. 239 del 29/03/1942)
  • Listino prezzi
  • Registro di carico-scarico degli olii usati
  • Registro di contabilità dei lavori pubblici
  • Registro operazioni cambi (legge n. 1 del 05/01/1956)
  • Registro di produzione
  • Registro di raccolta occasionale fondi
  • Registro degli affari (tenuto dalle agenzie immobiliari)
  • Registro dei premi (legge n. 1216 del 29/10/1961)
  • Registro dei programmi
  • Registro dei fidi
  • Registro dei palinsesti (legge n. 223 del 06/08/1990)
  • Registro tenuto dai produttori di congegni automatici, semiautomatici, elettrici ed elettronici per il gioco da trattenimento o di abilità

La legge 23/7/2009 n. 99 ha previsto dal 15/8/2009 l’obbligo di vidimazione in Camera di commercio del registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi.

Diritto annuale

Una nuova impresa o una nuova unità locale si iscrive al Registro imprese agli inizi dell'anno e versa il diritto annuale. Il diritto deve essere pagato nuovamente alla scadenza di giugno?

9 maggio 2006

 

Il diritto annuale versato per l'iscrizione di una nuova impresa o di una nuova unità locale assolve il debito relativo all'anno in corso e non deve essere ripagato alla scadenza di giugno.