La Legge n. 147 del 21 ottobre 2021 di conversione del Decreto-Legge n. 118 del 24 agosto 2021 ha introdotto, a partire dal 15 novembre 2021, il nuovo istituto della Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.
La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" (CCII) e s.m.i. Ultimo aggiornamento: D.Lgs 13 settembre n. 136/2024 (disposizioni integrative e correttive al CCII).
- 1. La composizione negoziata
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(rif. dlgs n. 14/2019, art. 12)
La composizione negoziata, di natura volontaria e stragiudiziale, di ausilio alle imprese delimita un percorso a cui si può accedere quando ricorrono, contemporaneamente, i seguenti presupposti:
- SOGGETTIVI: rappresentati dalla qualità di imprenditore commerciale o agricolo iscritto nel Registro delle imprese;
- OGGETTIVI: costituiti dalle condizioni di crisi o insolvenza oppure anche soltanto dalle condizioni di "squilibrio patrimoniale o economico-finanziario" e dalla perseguibilità del risanamento.
RUOLO ORGANI SOCIETARI
La prevenzione della crisi d’impresa si attua attraverso l’intercettazione precoce dei segnali di un potenziale stato di crisi economico-finanziaria. A tal fine la legge prevede che l’imprenditore debba istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, in grado di rilevare tempestivamente i segnali di squilibrio e che gli consenta di intervenire anticipatamente per avviare la ristrutturazione dell’azienda in una fase precoce.
La violazione di tale previsione origina una responsabilità in capo agli organi, amministrativo e di controllo, nei confronti della società e dei creditori sociali qualora ne derivi la compromissione del patrimonio sociale.
Pertanto il ruolo dell’amministratore non è limitato alla semplice gestione dell’azienda ma è più ampio, dovendo lo stesso valutare ex ante il proprio sistema organizzativo e contabile individuando lo stato di pre-crisi attraverso gli adeguati assetti nonché adottare le misure necessarie per affrontarlo e arginarlo.
Gli organi di controllo e revisione, invece, hanno il dovere di segnalare tempestivamente agli amministratori l’esistenza delle condizioni che sono il presupposto per l’accesso alla composizione negoziata. Potranno anche sostituirsi agli amministratori in caso di inerzia di questi ultimi.
Pertanto, gli amministratori, i sindaci e i revisori legali potranno andare esenti dalle diverse responsabilità a loro attribuibili accedendo alla composizione negoziata oppure avviando uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
- 2. Iter procedurale e sua conclusione
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(rif. dlgs n. 14/2019, art. 17)
La Composizione Negoziata ha una durata minima di 180 giorni. Tuttavia la stessa può essere prorogata per non oltre 180 giorni se:
- l’imprenditore o i creditori lo richiedono e l’esperto accetta la proroga del proprio incarico;
- l’imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 CCII;
- pendono le misure protettive o cautelari;
- è necessario attuare un provvedimento di autorizzazione del Tribunale
Una volta accettato l’incarico di nomina da parte dell’organo competente, l’esperto valuta la sussistenza di concrete possibilità di risanamento, convocando senza indugio l’imprenditore il quale potrà farsi assistere dai propri consulenti.
La procedura si conclude con il deposito nella Piattaforma Telematica della relazione finale con la quale l’Esperto dà atto dell’attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all’esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l’impresa.
Quando le parti individuano una soluzione condivisa, le trattative si concluderanno con un accordo, un contratto, o una convenzione di cui all’art. 23 c. 1 o 25 quater, c. 3 a seconda che l’impresa sia sopra o sotto soglia. Inoltre l’imprenditore potrà alternativamente redigere un piano attestato di risanamento, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, proporre domanda di concordato semplificato o accedere a uno degli strumenti di regolazione della CRISI previsti del CCII.
Sarà possibile, anche, il pagamento parziale o dilazionato del debito tributario formulando una proposta di accordo transattivo con le agenzie fiscali (AdE e AdE-Riscossione).
L’esito della Composizione Negoziata è negativo quando le parti non riescono a trovare una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l’impresa.
- 3. Come accedere alla procedura: la piattaforma telematica nazionale
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(rif. dlgs n. 14/2019, art. 13)
L’istanza di accesso alla procedura potrà essere presentata dall’imprenditore al Segretario Generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, tramite l’apposita Piattaforma telematica nazionale raggiungibile all’indirizzo composizionenegoziata.camcom.it.
La Piattaforma è lo spazio virtuale di riferimento che consentirà a tutti soggetti coinvolti di gestire le istanze e i relativi documenti in maniera semplice e affidabile.
La Piattaforma si articola in due sezioni:
- un’area pubblica, accessibile liberamente all’imprenditore, nella quale è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
- un’area riservata, accessibile agli imprenditori per la presentazione dell’istanza.
All’istanza deve essere allegata la documentazione prevista dalla norma (art. 17, c. 3 CCII). Per presentare l’istanza è necessario essere dotati di un dispositivo di firma digitale.
LIMITI ALL’ACCESSO DELLA PROCEDURA (art. 25 quinquies CCII)
L’istanza di Composizione Negoziata non può essere presentata dall’imprenditore nel caso sia pendente il procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Tale limite si applica anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44 comma 1, lettera a), 54 comma 3 e 74 CCII.
In caso di archiviazione dell'istanza, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione, oppure nel caso in cui nei quattro mesi precedenti l’istanza di composizione, l’imprenditore abbia rinunciato alle domande per l’accesso agli strumenti di cui sopra.
- 4. Vantaggi dell'istituto
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L’accesso alla composizione negoziata comporta diversi vantaggi per l’impresa:
CONSERVAZIONE GESTIONE AZIENDALE: durante la composizione l'imprenditore MANTIENE la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa;
TRATTATIVE MIRATE: garantiscono ai creditori una maggiore credibilità dell'imprenditore: un'impresa consapevole del proprio stato di difficoltà che si attiva per superarlo appare maggiormente credibile all'esterno;
DURATA CERTA DELLA COMPOSIZIONE: con la composizione negoziata in sei mesi si può ottenere, se le condizioni lo permettono, un esito positivo delle trattative e il rilancio aziendale;
RISERVATEZZA: la composizione negoziata, alla luce del carattere esclusivamente volontario e stragiudiziale, è una procedura riservata. La riservatezza riguarda tutte le informazioni acquisite durante le trattative. Sono tenute alla riservatezza tutte le parti coinvolte: imprenditore, esperto, creditori e eventuali parti interessate.
MISURE PROTETTIVE (artt. 18 e 19 CCII): possibilità dell'imprenditore di chiedere, unitamente alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto o successivamente, l'applicazione delle misure protettive del suo patrimonio. Tali misure, soggette a conferma e a modifica giudiziale, hanno lo scopo di impedire ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Inoltre non si verificano le decadenze, rimangono sospese le prescrizioni e gli istituti di credito non possono modificare o revocare le linee di credito già concesse.
MISURE SOSPENSIVE (art. 20 CCII): Al fine di incentivare ulteriormente l'accesso alla composizione negoziata, il CCII prevede che l'imprenditore può chiedere la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione per perdite e della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale. Al contrario delle misure protettive, che necessitano l'intervento del Giudice per la conferma o la modifica, la dichiarazione di cui all'art. 20 CCII opera in modo automatico, dalla pubblicazione nel registro delle imprese sino alla conclusione della procedura di composizione negoziata.
MISURE PREMIALI (art. 25 bis CCII): le misure premiali variano in base alla soluzione a cui si perviene all'esito delle trattative, alle condizioni di cui tutte all'art. 25 bis CCII, e possono essere, in sintesi, così riassunte:
- riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari;
- riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie;
- riduzione del 50% delle sanzioni e degli interessi su debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza;
- concessione da parte dell'Agenzia Entrate di un piano di ammortamento fino a massimo di n. 120 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, IVA, IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori;
- estensione al contratto o all'accordo conclusi in esito al buon fine delle soluzioni della Composizione Negoziata, art. 23, c. 1, lettere a) e c), delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR all'art. 88 c. 4-ter (non "tassazione" delle sopravvenienze attive risultanti dalla riduzione dei debiti raggiunta con la Composizione Negoziata) e dall'art. 101, c. 5 (deducibilità delle perdite su crediti in esito alla Composizione Negoziata) a condizione che il contratto e l'accordo siano pubblicati nel Registro delle Imprese.
- possibilità per i creditori di emettere nota di variazione ai fini IVA in caso di fatture emesse e non incassate.
MISURE CAUTELARI (art. 22 CCII): l'imprenditore può chiedere al Tribunale competente l'emissione di misure a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e sono quelli di cui (art. 22 CCII).
CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI (art. 24 CCII):
- divieto di azione revocatoria per gli atti funzionali al risanamento dell'impresa;
- conservazione degli effetti prodotti in conseguenza della procedura;
- esclusione della responsabilità penale nelle fattispecie della bancarotta fraudolenta e semplice relativamente agli atti funzionali al risanamento dell'impresa.
- 5. Costi istruttoria e modalità di pagamento per avvio istanza
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(rif. dlgs n. 14/2019, art. 17, c. 10)
L'istanza di composizione negoziata per le crisi d'impresa prevede il versamento di un diritto di segreteria pari ad 252,00 euro per singola pratica, come stabilito dal Decreto interministeriale 10 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 127 dell'1 giugno 2022.
Inoltre è previsto il pagamento di 16,00 euro come imposta di bollo.
Prima di procedere all'invio dell'istanza, durante la fase di compilazione, la Piattaforma telematica nazionale di composizione negoziata consentirà l’accesso diretto al portale dei pagamenti PagoPA.
Il versamento del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo potrà essere effettuato anche in un’unica soluzione, per un importo complessivo di 268,00 euro.
La composizione negoziata prevede anche il pagamento di un compenso per l’esperto a carico dell’impresa (vedi par. 8).
- 6. Chi è l'esperto
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(rif. dlgs n. 14/2019, art. 16)
L'esperto negoziatore che affiancherà l'imprenditore nel percorso di composizione negoziata è un professionista dotato di specifiche competenze, terzo e indipendente. L'esperto non sostituisce l'imprenditore che continua, pertanto, a mantenere la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, ma ha il compito di assisterlo nel dialogo con i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.
a) ELENCO E REQUISITI (art. 13, cc. 3 e 4 CCII)
Presso le Camere di Commercio capoluogo di Regione è istituito un apposito elenco di esperti negoziatori, in cui possono essere inseriti:
- i professionisti iscritti da almeno 5 anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- i professionisti iscritti da almeno 5 anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso almeno in 3 casi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
- coloro che, pur non avendo i requisiti sopra menzionati, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
Tutti i richiedenti devono avere assolto agli specifici obblighi formativi di 55 ore previsti dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28/9/2021 aggiornato dal D.M 21/03/2023.
b) COME ISCRIVERSI
La domanda va presentata:
- agli Ordini professionali di appartenenza se il richiedente è un professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, degli Avvocati, dei Consulenti del Lavoro;
- alla Camera di commercio di Milano se il richiedente, non iscritto in albi professionali, è in possesso dei requisiti di esperienza prescritti e risiede nella Regione Lombardia, compilando il modulo specifico.
L'elenco degli esperti è consultabile nella piattaforma dedicata.
- 7. Nomina dell'esperto
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(rif. dlgs n. 14/2019, art. 13, c. 6)
La nomina dell'esperto avviene ad opera della Commissione regionale costituita presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione che resta in carica per due anni ed è composta da:
- due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'art. 17;
- due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della camera di commercio presso la quale è costituita la commissione;
- due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'art. 17.
Nel caso di imprese minori (cioè che presentino congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, c. 1, lettera d):
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività' se di durata inferiore;
- ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; (questo dato non è da intendersi riferito al triennio precedente la presentazione dell'istanza di composizione negoziata ma deve essere attuale);
- la nomina dell'esperto viene fatta dal Segretario generale della Camera di commercio in cui ha sede legale l'impresa richiedente, ai sensi dell'art. 25 quater CCII
- 8. Compenso dell'esperto
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(rif. dlgs n. 14/2019, art. 25 ter CCII)
Il compenso dell’esperto viene determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo gli scaglioni di cui all’art. 25 ter, compreso in un range fra un importo minimo ed un importo massimo, con il riconoscimento di un onorario fisso nel caso in cui l’imprenditore non compaia davanti all’esperto o sia disposta archiviazione subito dopo il primo incontro.
L'importo come sopra determinato è suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione, in relazione alla complessità o meno della composizione, come previsto dal citato art. 25 ter.
L’onorario dell’esperto è a carico dell’imprenditore ed è quantificato consensualmente fra le parti; in assenza di accordo viene liquidato dalla Commissione o dal Segretario Generale che ha nominato l’esperto.
Questa Camera di commercio non opera come Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ma sul territorio sono presenti diversi gestori ex Legge n. 3 del 2012.
Per informazioni scrivere a: crisidimpresa@bg.legalmail.camcom.it