R.E.N.T.Ri. - Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti

Cose'è il RENTRI?

RENTRI è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, ossia il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti previsto dall’art. 188-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Tale norma introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. Il sistema è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.

I dettagli regolamentari del RENTRI sono disciplinati dal Decreto 4 aprile 2023, n. 59 “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. come modificato dal D. Lgs. 213/2022,” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 126 del 31/05/2023.

Soggetti obbligati all'iscrizione

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i soggetti di cui all’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 213/2022, di seguito riportati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  2. i produttori di rifiuti pericolosi
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., con riferimento ai rifiuti non pericolosi. Tra questi sono ricompresi:
  • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
  • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. con più di 10 dipendenti

Come iscriversi

Ci si iscrive mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica RENTRI.

Quando iscriversi

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025:

  • gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*, con più di 50 dipendenti**;
  • tutti gli altri soggetti diversi dai produttori (impianti di trattamento rifiuti, trasportatori, commercianti/intermediari, consorzi);
  • associazioni, delegati

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025:

  • gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*, con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026:

  • gli enti o le imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10

Sul sito del RENTRI è possibile verificare le tempistiche di iscrizione in relazione all’attività dell’azienda.

Chiunque potrà iscriversi in autonomia e su base volontaria al RENTRI indipendentemente dagli scaglioni indicati alla voce “Quando Iscriversi”.

Formulari di identificazione del rifiuto (FIR)

Dal 13 febbraio 2025 si dovrà obbligatoriamente utilizzare il nuovo modello di formulario, da vidimare digitalmente.

I vecchi modelli del formulario, seppur vidimati, non potranno più essere utilizzati.

Registri di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2025, tutte le aziende, iscritte o meno al RENTRI, dovranno utilizzare i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti. I vecchi modelli del registro, seppur vidimati, non potranno più essere utilizzati.

Il servizio di stampa su supporto cartaceo del nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico è disponibile sul portale RENTRI senza alcuna registrazione o iscrizione. Il registro stampato va vidimato presso le Camere di Commercio.

Fino alla data di iscrizione al RENTRI si utilizza il nuovo modello cartaceo vidimato presso le Camere di Commercio.

A partire dalla data di iscrizione al RENTRI si utilizza il nuovo modello digitale.

 

Informazioni utili:

Normativa
Decreto legislativo 3/4/2006, n. 152
Contatti

Ufficio Ambiente

Unità organizzativa
Ufficio Ambiente
Responsabile
Raimondo De Vivo
Indirizzo
largo Belotti, 16 - Bergamo (secondo piano)
Telefono
0354225313
Email
ambiente@bg.camcom.it
PEC
cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
Note

Attività. Cura la gestione dell’Elenco produttori sottoprodotti, della Comunicazione ambientale MUD, di ViviFir, della Dichiarazione C.O.V. (Composti Organici Volatili), dell'Elenco Tecnici ed esperti assaggiatori oli di oliva, del Registro AEE, del Registro gas fluorurati, del Registro Pile , dell’Albo gestori ambientali, del SISTRI, del Progetto Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti, del R.E.N.T.Ri. - Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti. Organizza iniziative di formazione e approfondimento a supporto delle imprese nelle materie di competenza dell’ufficio. Collabora nella gestione di progetti a favore delle imprese finalizzati alla transizione ecologica.

Ultima modifica: Venerdì 24 Gennaio 2025