Il procedimento di mediazione

La segreteria comunica alle parti coinvolte nel procedimento (con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione):

  • la data e l’ora del primo incontro di mediazione;
  • il luogo dove si svolgerà l’incontro (ved. Sale incontri di mediazione);
  • il mediatore nominato dal responsabile dell’organismo (individuato tra gli iscritti nell'elenco mediatori).

La parte invitata comunica la propria adesione a partecipare all’incontro o il rifiuto, almeno 7 giorni prima della data fissata per l’incontro. L’adesione, o il rifiuto, dovrà essere presentata obbligatoriamente online attraverso la trasmissione telematica con firma digitale, previo accreditamento, nella piattaforma ConciliaCamera.

Incontri di mediazione

Gli incontri di mediazione si svolgono presso la sede camerale “in presenza” nelle apposite sale in largo Bortolo Belotti, 16 a Bergamo e/o “in modalità telematica” qualora la parte lo richieda.

Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 è previsto che le Parti devono partecipare personalmente, con l’assistenza di un avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Se la parte invitata non si presentasse al primo incontro di mediazione, sarà redatto il verbale di mediazione per mancata comparizione senza ulteriori spese. In caso di esito positivo della mediazione, il verbale di accordo è titolo esecutivo quando tutte le parti sono assistite da un avvocato ed è sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati.

Autenticazione accordi soggetti a trascrizione

L’art. 11 del d.lgs. n. 28/2010 prevede che “(...) se con l'accordo le Parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Questo Organismo di mediazione pertanto ha concordato con il Consiglio notarile di Bergamo una procedura volta a favorire tale sottoscrizione.

Le Parti del procedimento di mediazione, interessate dall’articolo sopra citato, possono consultare l’elenco dei notai del Distretto di Bergamo che hanno dato la loro disponibilità, nonché il memorandum contenente anche l’elenco della documentazione necessaria, per l’autenticazione della sottoscrizione dell’accordo, che le medesime sono tenute a trasmettere al Notaio nei tempi indicati.

Normativa
Ultima modifica: Giovedì 29 Febbraio 2024