Che cosa è
Il procedimento di arbitrato rapido si applica alle controversie il cui valore economico non sia superiore a 300.000 euro. Al procedimento di arbitrato rapido si applicano gli articoli del Regolamento arbitrale (pdf) con i termini per le Parti e per l’Organo arbitrale ridotti della metà.
Se non già prevista nella clausola arbitrale, la richiesta di arbitrato rapido può essere effettuata dall’Attore unicamente con la domanda di arbitrato e si considera accolta da controparte solo se espressamente accettata nella risposta.
Nell’arbitrato rapido il Consiglio Arbitrale nomina un Arbitro Unico. L’Arbitro Unico decide in via rituale secondo diritto e pronuncia il Lodo nel termine di 90 giorni dalla sua costituzione.
Nell’ipotesi in cui l’Arbitro nominato ritenga di non essere in grado di decidere nel termine previsto, convoca appositamente le Parti in una specifica udienza per evidenziare loro di non poter provvedere nel termine previsto e chiedere quindi il passaggio al rito ordinario di cui al presente Regolamento. Se le Parti aderiscono a tale richiesta, l’Arbitro redige un verbale sottoscritto anche dalle medesime in cui formalizza il cambiamento del rito e assegna nuovi termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Nell’ipotesi in cui le Parti insistano per la pronuncia del Lodo nei termini previsti dall’arbitrato rapido, l’Arbitro può accettare, ovvero rinunciare all’incarico. Le spese dell’arbitrato rapido sono quelle previste nel Tariffario (pdf) in vigore al momento del deposito della domanda ridotte del 20%.
Consulta la tabella delle Tariffe servizi arbitrali per Arbitrato rapido (pdf).