Mancata comunicazione del domicilio digitale e relativa sanzione.
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L'ufficio Sanzioni riceve i verbali redatti dai vari organi di controllo (Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato, Guardia di Finanza, Camere di commercio e Registro imprese, ecc.) per la violazione di norme di legge in vari settori. L'ufficio, in particolare, riceve i verbali per i quali l'interessato non ha effettuato il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione da parte degli organi di controllo.
A chi interessa
- Alle imprese nell'esercizio delle loro attività e loro associazioni;
- ai consumatori e loro associazioni;
- agli organi di controllo e vigilanza per l’accertamento di violazioni amministrative;
- alle altre autorità amministrative.
Che cosa fare
Coloro che ricevono un verbale di contestazione dagli organi di vigilanza hanno facoltà di pagare, entro 60 giorni dalla notificazione, la sanzione in misura ridotta, indicata nel verbale. Il suddetto pagamento estingue il procedimento sanzionatorio e può essere eseguito anche dal soggetto obbligato in solido, con effetto liberatorio nei confronti del trasgressore/obbligato principale.
In alternativa al pagamento in misura ridotta è possibile presentare in carta libera scritti difensivi, utilizzando il modulo Scritti difensivi, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale, all'ufficio sanzioni, chiedendo contestualmente di essere sentiti. Dopo il decorso dei 60 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta della sanzione, l’ufficio esamina gli scritti difensivi pervenuti e, se al termine della valutazione non li accoglie e ritiene fondato l’accertamento di violazione, emette un’ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione (che potrà risultare anche maggiorata nell’importo) oltre che delle spese di procedimento ulteriori (Spese di procedimento relative a verbali e ordinanze emessi dalla Camera di commercio di Bergamo (pdf)). Qualora sia richiesta l'audizione personale, l'interessato riceverà tramite Pec o A/R convocazione formale. Nel caso sia operato anche un sequestro di impianti, attrezzature o merci, è sempre possibile richiedere il dissequestro con istanza in carta libera utilizzando il modulo Domanda di dissequestro.
L’entità delle sanzioni è determinata applicando i principi dell’art. 11 della legge 689/81 e gli importi potranno variare in base agli elementi specifici risultanti dalla fattispecie concreta o dedotti dagli scritti difensivi, considerato il carattere deterrente tipico delle sanzioni in generale. Qualora l’accertamento sia ritenuto infondato o sia carente la responsabilità degli interessati, l’ufficio emette ordinanza di archiviazione che sarà comunicata all’organo che ha redatto il rapporto.
L'ordinanza di ingiunzione è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l'obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notificazione. A tale scopo l’ufficio spedisce altresì il Modulo F23 precompilato per il pagamento della sanzione e delle spese. Il versamento tramite F23 si effettua presso sportelli bancari, postali e presso l’Agenzia delle Entrate, onde evitare che la sanzione sia iscritta a ruolo per l’esazione forzata mediante cartella esattoriale. Contro l'ordinanza di ingiunzione e quella di confisca è possibile ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, al giudice individuato ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 150/2011. Il ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento non è, di norma, sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il giudice disponga diversamente.
PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE
A partire dal 15 marzo 2021 il pagamento delle sanzioni amministrative e delle spese di procedimento relative alle violazioni del Repertorio Economico Amministrativo (REA) dovranno essere pagate esclusivamente tramite l’avviso “Pagopa” inviato insieme al verbale di accertamento/ordinanza ingiunzione.
Il pagamento delle sanzioni amministrative connesse alle violazioni del Registro delle Imprese (RI), o a quelle i cui proventi, comunque vanno all’erario, continueranno ad essere pagate tramite il mod. F23, mentre le spese di procedimento saranno pagate tramite avviso “Pagopa” inviato insieme al provvedimento sanzionatorio.