Controlli svolti d'ufficio

Quali sono

Sicurezza e conformità dei prodotti

Ambito del controllo

  • Giocattoli (D. L.gs. 27 settembre 1991, n. 313. D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54).
  • Prodotti elettrici/elettronici (legge 18 ottobre 1977, n. 791. D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194).
  • Dispositivi di protezione individuale (D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475).
  • Prodotti generici non oggetto di normative specifiche in materia di sicurezza (parte IV titolo I del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”).
  • Prodotti che abbiano un impatto sul consumo di energia durante l’uso (D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104).

Criteri

I controlli vengono effettuati presso fabbricanti, distributori, importatori e distributori sulla base di estrazioni casuali da elenchi, a seguito di:

  • adesione a campagne nazionali o regionali di sorveglianza del mercato,
  • programmazioni locali,
  • segnalazione da parte di terzi, se opportunamente documentata, in ogni caso dopo la valutazione dell’ufficio,
  • segnalazione da parte di organi della pubblica amministrazione.

Salvo il caso di specifiche segnalazioni dunque, le imprese da sottoporre a controlli, sono estratte da elenchi basati sulla tipologia di attività. Si evidenzia, inoltre, che i controlli eseguiti su un prodotto, nella provincia di Bergamo, possono coinvolgere anche operatori della catena distributiva fino ad individuare l’impresa che ha immesso sul mercato i prodotti non conformi.

Modalità di svolgimento

I controlli sono eseguiti senza preavviso presso la sede delle imprese che fabbricano, importano o distribuiscono i prodotti in questione. Tre sono le tipologie principali di controlli:

  • controlli di tipo visivo: eseguiti a campione sui prodotti presenti presso i punti vendita, consentono la verifica del rispetto formale della normativa di riferimento (etichettatura, marcatura CE, presenza di indicazioni e avvertenze obbligatorie, assenza di difetti o non conformità palesi, ecc.)
  • controlli di tipo documentale: riguardano l’esame approfondito ((in back office) dei fascicoli tecnici dei prodotti, con l’ausilio di organismi notificati, allo scopo di accertare la loro conformità rispetto alle prescrizioni vigenti.
  • controllo di tipo fisico: consistono nel prelievo di un numero adeguato di esemplari da sottoporre a prove di laboratorio, al fine di accertarne le caratteristiche di conformità secondo tutti i test previsti dalle normative tecniche.
Etichettatura prodotti

Ambito del controllo

  • Prodotti tessili (legge 26 novembre 1973 n. 883. D.P.R. 30 aprile 1976 n. 515. D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 194. Regolamento UE n. 1007/2011 del 27 settembre 2011).
  • Calzature (D.M. 11 aprile 1996).

Criteri

I controlli vengono effettuati presso fabbricanti, distributori, importatori e distributori sulla base di estrazioni casuali da elenchi, a seguito di:

  • adesione a campagne nazionali o regionali di sorveglianza del mercato.
  • programmazioni locali.
  • segnalazione da parte di terzi, se opportunamente documentata, in ogni caso dopo la valutazione dell’ufficio.
  • segnalazione da parte di organi della pubblica amministrazione.

Salvo il caso di specifiche segnalazioni dunque, le imprese da sottoporre a controlli, sono estratte da elenchi basati sulla tipologia di attività. Si evidenzia, inoltre, che i controlli eseguiti su un prodotto, nella provincia di Bergamo, possono coinvolgere anche operatori della catena distributiva fino ad individuare l’impresa che ha immesso sul mercato i prodotti non conformi.

Modalità di svolgimento

I controlli sono svolti al fine di verificare che la denominazione della fibra tessile e l’etichettatura di composizione fibrosa di prodotti tessili siano presenti e siano correttamente indicati. Due sono le tipologie di controllo:

  • controlli di tipo visivo: eseguiti a campione sui prodotti e sull’etichettatura;
  • controlli di tipo fisico: consistono nel prelievo da sottoporre a prove di laboratorio al fine di accertare la composizione effettiva in fibre dei prodotti tessili.

I controlli sulle calzature di tipo:

  • visivi: etichettatura;
  • fisici: sui materiali.
Consumo di carburanti ed emissione CO2

Ambito del controllo

Il procedimento di accertamento sanzionatorio è disciplinato dalla legge n. 689/1981. D.P.R. di esecuzione n. 571/1982 e s.m.i.

Criteri

Le Camere di commercio, hanno il compito di verificare presso i punti vendita di auto nuove:

  • la presenza di etichetta e manifesti richiesti dalla normativa con riferimento all’indicazione dei valori ufficiali di carburante e alle emissioni di CO2,
  • la disponibilità della guida al risparmio carburante pubblicato ogni anno dal Ministero dello eviluppo economico.

Verificano, inoltre la presenza di tali informazioni sul materiale pubblicato informando periodicamente il Ministero dello sviluppo economico.

Modalità di svolgimento

Il controllo previsto dal D.P.R. n. 84/2003, avviene sulla pubblicità a mezzo stampa e presso i punti vendita di auto nuove e prevede la verifica del rispetto formale del materiale informativo e pubblicitario, allo scopo di accertare che le informazioni prescritte siano facilmente visibili e leggibili.

Ultima modifica: Lunedì 11 Maggio 2020