Che cosa è
È il registro in cui si devono iscrivere le imprese e le persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Il registro è costituito dalle seguenti sezioni:
- organismi di certificazione, di valutazione della conformità e di attestazione;
- persone fisiche e imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
- persone fisiche e imprese certificate;
- persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
- persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
- persone fisiche e imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
A chi interessa
Persone fisiche e imprese che svolgono attività di:
- installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- installazione manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. n. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:
- ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione n. 2067/2015/CE e n. 2066/2015/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori;
- ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7, 8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).
Che cosa fare
- Imprese che forniscono gas fluorurati o apparecchiature
-
Le imprese che forniscono agli utilizzatori finali gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas comunicano alla banca dati le informazioni relative alle vendite, a decorrere dal 25 luglio 2019. Tale comunicazione sostituisce l'obbligo di tenuta dei registri previsto dall'art. 6, par. 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014.
Sono soggette all'obbligo di comunicare i dati di vendita le imprese che forniscono:
- gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono FGAS per cui è richiesto un certificato o un attestato. In questo caso il venditore potrà vendere i FGAS unicamente a persone o imprese in possesso di certificato;
- apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate) e Installatori (che indicano l’utilizzatore finale). Laddove il venditore coincide con l’installatore la comunicazione viene effettuata dall'installatore.
Iscrizione
Ai fini della gestione e della tenuta della banca dati, le imprese, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, devono iscriversi, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria. L'iscrizione andrà effettuata dal portale bancadati.fgas.it, accedendo all'area "Venditori", mediante dispositivo contenente firma digitale intestata a persona di impresa.
In sede di iscrizione dovranno essere comunicati i punti vendita e le persone abilitate ad operare per conto dell'impresa.
Comunicazione vendite
La comunicazione delle vendite andrà effettuata in via telematica, dal portale bancadati.fgas.it, accedendo all'area Comunicazione vendite. L'inserimento dei dati e la loro comunicazione potranno essere effettuati da ogni punto vendita oppure centralmente:
- con inserimento manuale in apposita procedura guidata;
- con inserimento "massivo" mediante file in formato Excel o XML.
Tramite il portale l'utente potrà verificare il possesso dei requisiti da parte dell'acquirente. La comunicazione va effettuata al momento della vendita. Non sono previsti oneri per la comunicazione.
- Imprese e persone certificate
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Le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare, a partire dal 25 settembre 2019, i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di FGAS in essa contenute:
- apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici.
La comunicazione va effettuata, via telematica, alla banca dati nazionale gestita dalle camere di commercio, capoluogo di Regione, entro 30 giorni:
- dall’installazione delle apparecchiature;
- dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- dallo smantellamento delle apparecchiature.
Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla banca dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.
Diritti di segreteria
Per modalità di versamento e importi si rimanda alla sezione Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra (par. “Modalità di pagamento”) del sito web della Camera di commercio di Milano.