Quali sono
IMPRENDITORI INDIVIDUALI — Sono coloro che esercitano una delle attività disciplinate dall'art. 2195 del codice civile.
PICCOLI IMPRENDITORI — Sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
IMPRENDITORI AGRICOLI — Sono coloro che esercitano una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO — Sono coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Pertanto, è coltivatore diretto colui che esercita, in modo abituale, un'attività organizzata, diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alla trasformazione e vendita dei relativi prodotti, in cui il lavoro proprio e dei componenti della famiglia che collaborano nell'attività è preponderante sugli altri fattori produttivi, compreso il lavoro prestato da terzi.
IMPRENDITORI ARTIGIANI (ved. Imprese artigiane).
SOGGETTI REA — I soggetti senza fini di lucro (associazioni, fondazioni, enti pubblici e religiosi, ecc.) che, per realizzare i propri scopi associativi o istituzionali, esercitano un'attività economica organizzata non sono iscrivibili nel Registro imprese: sono invece tenuti all'iscrizione nel Rea. L'iscrizione deve essere presentata nei trenta giorni successivi all'effettivo inizio dell'attività economica.
UNITÀ LOCALI — Per unità locali si intendono luoghi diversi dalla sede, ovvero gli impianti operativi o amministrativo-gestionali (es.: laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc.), ubicati in luoghi diversi da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche. La diversificazione dell'ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell'interno nell'ambito dello stesso fabbricato.
UNITÀ LOCALI D'IMPRESA AGRICOLA — Cosiddette unità aziendali, s'intendono gli impianti (fattoria, caseificio, silos, oleificio, ecc.) funzionalmente autonomi e fisicamente distinti dalla sede d'impresa dove si esercitano attività relative o connesse a quella esercitata dall'impresa.
Avvio attività di impresa
Per ogni tipo di attività nel sito ATECO vengono fornite, oltre ai codici di ATtività ECOnomica, le informazioni necessarie per l’inizio di ciascuna attività.