Vidimazione schede tecniche sottoprodotti

Il decreto n. 264 del 13 ottobre 2016 (c.d. "Decreto ambiente") prevede che le imprese possano richiedere l'iscrizione volontaria nell’Elenco pubblico dei sottoprodotti e utilizzare "schede tecniche" contenenti una serie di informazioni sui sottoprodotti di produzione.

Vidimazione schede tecniche

Le schede tecniche, quando l’operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate presso la competente Camera di commercio al fine di dare certezza di utilizzo come previsto all'art 5 del D.M. 264/2016.

COSTO

Diritto di segreteria euro 25.

Modalità di presentazione

Le Schede tecniche sottoprodotti non devono essere già compilate, ma devono riportare soltanto i dati anagrafici dell'impresa e i riferimenti all'impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell'autorizzazione.

Indicazioni per la presentazione:

  • le schede a modulo continuo o su carta formato A4 devono essere accompagnate da un Frontespizio (doc);
  • devono riportare, su ogni pagina, le seguenti indicazioni:
    • denominazione e codice fiscale dell’impresa
    • dicitura: “Scheda tecnica di cui all’art. 5, comma 6, decreto Min. Amb. n. 264/2016”
    • indirizzo dell'impianto di produzione
    • n. autorizzazione ed ente rilasciante
      (eventuale)
    • data di rilascio dell'autorizzazione
      (eventuale)
  • le pagine devono riportare la numerazione progressiva per blocchi di pagine;
  • il retro, se non utilizzato, va barrato.
Ultima modifica: Martedì 28 Febbraio 2023