Sabato 23 Novembre 2024
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Dal 1° gennaio 2019 le modifiche dell’oggetto dell’impresa individuale saranno soggette all’imposta di bollo. Questo è quanto è emerso dal confronto tra le Camere di commercio lombarde nell’ottica della standardizzazione delle procedure telematiche. Infatti, dall’entrata in vigore di ComUnica, anche le imprese individuali possono iscriversi inattive dichiarando l’attività che intendono svolgere, da considerarsi quale “oggetto dell’impresa”. Si definisce “oggetto dell’impresa” l’insieme delle attività che l’impresa può esercitare, indipendentemente dal luogo del loro esercizio, ovvero sede legale o altre localizzazioni. Come per le società, essendo l’oggetto dell’impresa individuale uno dei dati da iscrivere nel Registro imprese (e non nel REA), è dovuta l’imposta di bollo. Riportiamo sotto alcuni casi pratici per facilitare l’applicazione dell’imposta di bollo.
Impresa individuale monolocalizzata già attiva per una o più attività solo presso la sede legale
Impresa plurilocalizzata (già attiva per un’attività presso la sede legale)