Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro imprese e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23, per le finalità previste dallo stesso articolo.
Ai sensi dell’art. 24, c. 35, della Legge n. 449/1997, l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro imprese.
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Attenzione alle truffe!
Prestare la massima attenzione a bollettini, moduli, telefonate e comunicazioni PEC ingannevoli. Per il pagamento del diritto annuale la Camera di commercio non emette bollettini postali!
Diffidare quindi da:
- Richieste di pagamento avanzate da organismi privati estranei alla Camera di commercio.
- Telefonate per rimborsi di diritto annuale effettuate da soggetti che si qualificano come Camera di commercio, dirette ad acquisire coordinate bancarie.
- Richieste di sottoscrizione moduli (contenenti i dati dell'azienda) effettuate da soggetti esteri: l'invio del modulo sottoscritto può comportare la registrazione in banche dati a pagamento.
- Comunicazioni malevole via Pec riferite al versamento del diritto annuale, provenienti da indirizzi email non riconducibili alla Camera di commercio o al sistema camerale italiano.