Sono tenute al pagamento:
- le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio di ogni anno, risultano iscritti o annotati nel Registro imprese o nel Rea;
- le imprese e gli altri soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno.
Il diritto annuale deve essere versato per la sede (legale o principale) e per ogni unità locale/sede secondaria iscritta al Registro imprese. L'obbligo al pagamento deriva dal combinato degli artt. 2, 3 e 7 del Decreto interministeriale del 11 maggio 2001, n. 359 ("Regolamento sul diritto annuale").
AVVISO – La start-up innovativa e l'incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione (art. 26 comma 8 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179).
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