Per ciascuna unità locale / sede secondaria iscritta al Registro imprese deve essere versato, a favore della Camera di commercio territorialmente competente, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede (legale o principale) con arrotondamento all'unità di euro e, per l’anno 2024, fino a un massimo di euro 120 per ogni unità locale /sede secondaria.
Nota bene. L’importo di euro 120 deriva da quello previsto per l'anno 2014 (euro 200), ridotto del 50% ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014 e successivamente incrementato del 20% destinato al finanziamento dei progetti Doppia Transizione Digitale ed Ecologica, Turismo e Formazione Lavoro, come autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 dal Decreto 23 febbraio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy entrato in vigore il 17/04/2023.
Per le unità locali/sedi secondarie ubicate al di fuori del territorio di competenza della Camera di commercio di Bergamo, è necessario tenere conto dell'eventuale percentuale di incremento del diritto annuale applicata da parte delle camere di commercio territorialmente competenti.
Imprese con sede legale all'estero
Le imprese con sede legale all’estero sono tenute al pagamento del diritto annuale per ciascuna unità locale/sede secondaria ubicata in Italia. Per l’anno 2024 il diritto dovuto è di 66 euro.
Nota bene. L'importo di euro 66 deriva dall’importo di euro 110 previsto per l'anno 2014 ridotto del 50% ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014 e successivamente incrementato del 20% destinato al finanziamento dei progetti Doppia Transizione Digitale ed Ecologica, Turismo e Formazione Lavoro, come autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 dal Decreto 23 febbraio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy entrato in vigore il 17/04/2023.
Per le unità locali/sedi secondarie ubicate all’estero il diritto annuale non deve essere versato.