Le società che decidono, all’atto della costituzione, di adottare un esercizio prolungato, al momento dell’iscrizione nel Registro delle imprese devono versare il diritto annuale previsto per l’anno in cui avviene l’iscrizione.
L’anno successivo, dato che il primo esercizio non si è ancora concluso, tali società sono tenute a versare, per la sede, l’importo minimo previsto dalla tabella per scaglioni di fatturato.
Questo importo dovrà essere eventualmente conguagliato in base al fatturato, rilevabile dalle scritture contabili, maturato nel periodo compreso tra la data di costituzione e il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta l’iscrizione al Registro delle imprese.
Parallelamente occorre anche considerare il diritto dovuto per le eventuali unità locali e provvedere al relativo pagamento.