Le misure del diritto annuale sono state fissate per l’anno 2017 con nota 15 novembre 2016 n. 359584 del Ministero dello sviluppo economico (pdf) con la quale sono state confermate le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che, per l'anno 2017, è pari al 50%.
L'importo del diritto annuale dovuto per il 2017 deve essere determinato considerando il Decreto 22 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico (GU n.149 del 28/6/2017) (pdf), con il quale è stata data attuazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/93, come modificato dal decreto legislativo n. 219/2016.
Per effetto di tale decreto le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto, altresì, della quota pari al 20%, destinata al finanziamento dei progetti Punto Impresa Digitale, Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni, Turismo e Attrattività, da applicare alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114.
Per imprese e soggetti già iscritti al Registro delle imprese
FOGLIO DI CALCOLO 2017: Ausilio al calcolo del diritto dovuto (xls)
Importi dovuti per l’anno 2017 per la sede e per le unità locali delle imprese e degli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2017, risultano iscritti o annotati nel Registro Imprese o nel REA e modalità di calcolo:
- importi dovuti in misura fissa
Le seguenti tipologie di impresa e i soggetti iscritti solo nel REA versano un diritto in misura fissa:Imprese o altri soggetti Importo diritto annuale dovuto per la sede Importo dovuto per ogni unità locale [1] Importo dovuto per ciascuna unità locale e/o sede secondaria.
[2] I soggetti iscritti solo al REA. devono versare un unico diritto fisso di 18,00 euro qualunque sia il numero di unità locali iscritte.
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione specialedel Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) euro 52,80 [*] euro 10,56 [*] Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (anche se annotate nella sezione speciale) euro 120,00 euro 24,00 Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero euro 66,00 [1] Soggetti iscritti solo nel REA euro 18,00 [2] [*] Gli importi della tabella sono indicati nel loro importo esatto.
L’importo complessivo da versare (per la sede più eventuali unità locali) deve essere arrotondato all’unità di euro: per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore.
Esempio: il diritto dovuto per la sede e per una unità locale (ubicata in provincia di Bergamo) da parte di una impresa individuale iscritta in sezione speciale, è pari alla somma di euro 52,80 per la sede e di euro 10,56 per l’unità locale, per un totale di euro 63,36 da arrotondare a euro 63,00. - importi da calcolare in base a fasce di fatturato e aliquote
Le tipologie di impresa diverse da quelle della tabella di cui al punto a) determinano il diritto annuale dovuto per la sede legale o principale per l'anno 2017 applicando al fatturato realizzato nel periodo d'imposta 2016 le aliquote corrispondenti agli scaglioni della tabella sotto riportata e sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione.L’importo dovuto per ciascuna unità locale è pari al 20% dell’importo calcolato per la sede con un massimo di euro 200,00.
Quindi il totale complessivamente dovuto (per la sede più unità locali) va prima ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e poi incrementato del 20% destinato al finanziamento dei progetti.
L’importo complessivo da versare deve essere arrotondato al centesimo e poi all’unità di euro: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro; per difetto, se inferiore (modalità di calcolo e metodo di arrotondamento sono contenuti nella nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello sviluppo economico (pdf)).
Esempio:
Diritto dovuto per sede: euro 449,65364
Diritto dovuto per ciascuna unità locale: euro 449,65364 x 20% = euro 89,93073
Diritto dovuto (per sede + n. 1 unità locale): euro 449,65364 + euro 89,93073 = euro 539,58437
Diritto dovuto (per sede + n. 1 unità locale) euro 539,58437 -> riduzione del 50% -> euro 269,79218 -> applicazione della maggiorazione (20%) -> euro 323,75061 -> da arrotondare al centesimo di euro 323,75 -> e da arrotondare all’unità di euro -> versare euro 324,00Tabella per scaglioni di fatturato e aliquote SCAGLIONI DI FATTURATO da euro a euro aliquote 0,00 100.000,00 200,00 euro (misura fissa) 100.000,01 250.000,00 0,015% 250.000,01 500.000,00 0,013% 500.000,01 1.000.000,00 0,010% 1.000.000,01 10.000.000,00 0,009% 10.000.000,01 35.000.000,00 0,005% 35.000.000,01 50.000.000,00 0,003% oltre 50.000.000,01 0,001%
(fino ad un massimo di 40.000,00 euro)
In via transitoria, le imprese di seguito indicate versano per l’anno 2017 un importo in misura fissa:Imprese Importo diritto annuale dovuto per la sede Importo dovuto per ogni unità locale [1] Sono considerate "agricole" le società semplici iscritte nelle sezioni speciali del Registro imprese relative alle imprese agricole / imprenditori agricoli, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".
Società semplici agricole [1] euro 60,00 euro 12,00 Società semplici (non agricole) euro 120,00 euro 24,00 Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs. 96/2001 euro 120,00 euro 24,00
NOTA BENE: ai sensi del comma 6 dell’articolo unico del Decreto 22 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico (GU n.149 del 28/6/2017) (pdf), i soggetti che, prima della data di entrata in vigore del decreto, hanno già versato il diritto annuale 2017 per gli importi fissati con nota 15 novembre 2016 n. 359584 del Ministero dello sviluppo economico (pdf) ovvero senza l’incremento del 20% destinato al finanziamento dei progetti sono tenuti ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato, entro il termine di cui all'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 435/01 (termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi). I versamenti effettuati a partire dal 28 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto, senza l’incremento del 20%, devono essere conguagliati con la possibilità di applicare il <ravvedimento operoso> previsto dall'art.6 del DM 54/2005, entro un anno dal termine di pagamento.