Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 201237 del 5.12.2013 ha confermato anche per l'anno 2014 le identiche misure del diritto annuale già definite per l'anno 2011 con Decreto interministeriale 21 aprile 2011 (vedi Normativa).
Il diritto annuale per l'anno 2014 va versato, alle Camere di Commercio territorialmente competenti, dai soggetti iscritti o annotati nel Registro delle imprese e dei soggetti iscritti esclusivamente nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) alla data del 1º gennaio 2014.
FOGLIO DI CALCOLO 2014: Ausilio al calcolo del diritto dovuto (xls)
Quando si paga
Il diritto annuale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435).
Studi di settore - Prorogato il termine del 16 giugno 2014 per il versamento del diritto annuale
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2014 (G.U. n. 137 del 16.06.2014), i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 16 giugno 2014, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
- entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione;
- dall’ 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per le imprese che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (esercizio 1/1 - 31/12) la scadenza del pagamento corrisponde al 16 giugno 2014, mentre per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il termine è variabile, al pari delle altre imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.
Il pagamento può essere effettuato anche nei trenta giorni successivi maggiorando l'importo dello 0,40%.
La maggiorazione deve essere applicata anche nel caso in cui il diritto venga pagato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi.
EVENTUALI PROROGHE DELLE SCADENZE stabilite per le imposte sui redditi, si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.
Come si paga
Il versamento va eseguito in unica soluzione, tramite modello di pagamento F24 in via telematica, secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle entrate. È possibile versare quanto dovuto per il diritto annuale utilizzando, in compensazione, eventuali crediti relativi a qualsiasi tributo e/o contributo.
Il diritto annuale non può essere frazionato in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
Il pagamento non può essere rateizzato.
Per l'anno 2014 la Camera di Commercio di Bergamo non ha deliberato aumenti delle misure del diritto annuale in applicazione del comma 10 dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pdf).
Arrotondamenti
Indicazioni sui criteri di calcolo e di arrotondamento sono contenute nella Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf).
Trasferimenti
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2014 è dovuto solo alla Camera di Commercio in cui risultava iscritta al 1º gennaio 2014.
Trasformazioni
La trasformazione di natura giuridica fra forme societarie iscritte alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese è ininfluente per la determinazione dell'importo del diritto annuale (ad esempio, da società di capitali a società di persone).
Infatti, tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese determinano il diritto dovuto in base al fatturato realizzato nel periodo d'imposta precedente.
Solo nel caso in cui la trasformazione di natura giuridica comporti l'iscrizione in una diversa sezione del Registro Imprese (ad esempio, da società semplice a società di capitali), il diritto annuale per l'anno della trasformazione, sarà dovuto in base alla sezione di appartenenza alla data del 1° gennaio dell'anno.
Nei casi di cambio di sezione del Registro Imprese, senza trasformazione di natura giuridica (ad esempio, un'impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa alla sezione speciale del Registro Imprese iscrivendosi come piccolo imprenditore), il diritto annuale per l'anno del cambio di sezione sarà dovuto in base alla sezione di appartenenza alla data del 1° gennaio dell'anno.
Ravvedimento operoso
Per sanare l'eventuale omesso, incompleto o tardivo versamento del diritto annuale è possibile usufruire del Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 - Regolamento sanzioni (pdf)).
Sanzioni
Nei casi di tardivo od omesso versamento è prevista una sanzione secondo le disposizioni di cui al Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 - Regolamento sanzioni (pdf) del Ministero delle attività produttive e al Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bergamo (pdf).
Rilascio certificazioni
A partire dal 1º gennaio dell'anno successivo alla scadenza, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese è condizionato all'avvenuto pagamento del diritto annuale.
DIRITTO ANNUALE DOVUTO IN MISURA FISSA
I seguenti soggetti iscritti al Registro Imprese o iscritti solo al REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) devono versare un diritto in misura fissa, in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2014, secondo gli importi indicati nella tabella che segue:
Soggetti | Importo diritto annuale dovuto per la sede |
---|---|
[1] Le imprese estere devono versare 110,00 euro per ciascuna unità locale e/o sede secondaria. [2] I soggetti iscritti solo al R.E.A. devono versare un unico diritto fisso di 30,00 euro qualunque sia il numero di unità locali iscritte. |
|
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | 88,00 euro |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (anche se annotate nella sezione speciale) | 200,00 euro |
Unità locali o sedi secondarie di imprese estere [1] | 110,00 euro |
Soggetti iscritti solo nel REA [2] | 30,00 euro |
Unità locali
Le imprese individuali che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali, devono versare per ciascuna di esse, a favore della Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale con arrotondamento all’unità di euro.
DIRITTO ANNUALE CALCOLATO IN BASE A FASCE DI FATTURATO ED ALIQUOTE
Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente, il diritto annuale dovuto per la sede per l'anno 2014 si determina applicando al fatturato realizzato nel periodo d'imposta 2013, la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato indicati nella tabella sotto riportata e sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione.
Il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2014 [1], esclusivamente tramite modello di pagamento F24 in via telematica, eventualmente utilizzando in compensazione crediti derivanti da qualsiasi tributo e/o contributo.
[1] Il termine di versamento coincide con il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, secondo il disposto dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, quindi, per le società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine è variabile, al pari delle imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.
ESEMPIO - Per una società che chiude l’esercizio il 30.09.2014 e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l’anno 2014 è determinato sul fatturato realizzato nel periodo d’imposta 01.10.2013 - 30.09.2014 e il termine per il pagamento è il 16.03.2015, corrispondente al giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 17 comma 1 del D.P.R. 435/2001).
SCAGLIONI DI FATTURATO | ||
---|---|---|
da Euro | a Euro | Misura fissa e aliquote |
0,00 | 100.000,00 | 200,00 euro (misura fissa) |
100.000,01 | 250.000,00 | 0,015% |
250.000,01 | 500.000,00 | 0,013% |
500.000,01 | 1.000.000,00 | 0,010% |
1.000.000,01 | 10.000.000,00 | 0,009% |
10.000.000,01 | 35.000.000,00 | 0,005% |
35.000.000,01 | 50.000.000,00 | 0,003% |
50.000.000,01 | e oltre | 0,001% (fino ad un massimo di 40.000,00 euro) |
In via transitoria, i seguenti soggetti versano per l’anno 2014 un importo fisso:
Soggetti | Importo diritto annuale dovuto per la sede |
---|---|
Società semplici agricole | 100,00 euro |
Società semplici (non agricole) | 200,00 euro |
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs.96/2001 | 200,00 euro |
Unità locali
I soggetti che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare per ciascuna di esse, a favore della Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, arrotondato all'unità di euro, e fino ad un massimo di 200,00 euro per ogni unità locale (tale importo dovrà essere eventualmente aumentato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio).
Fatturato ai fini del calcolo del diritto annuale 2014
Individuazione dei righi del modello IRAP, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento
Ai fini del versamento del diritto annuale 2014 i dati da utilizzare per determinare il fatturato devono essere rilevati dal modello IRAP 2014 (periodo d'imposta 2013).
Per la corretta individuazione dei righi del modello IRAP, per la modalità di calcolo e per il metodo di arrotondamento, la circolare di riferimento è la Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf).