Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito gli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2010 alle Camere di Commercio territorialmente competenti, dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese alla data del 1º gennaio 2010, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435).
Quando si paga
Per le imprese che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (esercizio 1/1 - 31/12) la scadenza del pagamento corrisponde al 16 giugno 2010, mentre per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il termine è variabile, al pari delle altre imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.
Il pagamento può essere effettuato anche nei trenta giorni successivi maggiorando l'importo dello 0,40%. La maggiorazione deve essere applicata anche nel caso in cui il diritto venga pagato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi.
Eventuali proroghe delle scadenze stabilite per le imposte sui redditi, si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.
Prorogato il termine di versamento del diritto annuale del 16 giugno 2010
Con decreto in data 10 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19 giugno 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settoree che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, effettuano i predetti versamenti:
- entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione
- dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Come si paga
Il versamento va eseguito in unica soluzione, tramite modello di pagamento F24, esclusivamente in via telematica secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle entrate. È possibile versare quanto dovuto per il diritto annuale utilizzando, in compensazione, eventuali crediti relativi a qualsiasi tributo e/o contributo.
Il diritto annuale non può essere frazionato in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
Il pagamento non può essere rateizzato.
Arrotondamenti
Indicazioni sui criteri di calcolo e di arrotondamento sono contenute nella Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf).
Trasferimenti
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2010 è dovuto solo alla Camera di Commercio in cui risultava iscritta al 1º gennaio 2010.
Ravvedimento operoso
Per sanare l'eventuale omesso, incompleto o tardivo versamento del diritto annuale è possibile usufruire del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del pagamento, con pagamento contestuale del diritto annuale dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione in misura ridotta.
Sanzioni
Nei casi di tardivo od omesso versamento è prevista una sanzione secondo le disposizioni di cui al Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 - Regolamento sanzioni (pdf) del Ministero delle attività produttive e al Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bergamo (pdf).
Rilascio certificazioni
A partire dal 1º gennaio dell'anno successivo alla scadenza, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese è condizionato all'avvenuto pagamento del diritto annuale.