Lunedì 23 Dicembre 2024
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Nessuna variazione per il diritto annuale rispetto all'anno scorso. Scadenza al 30 giugno per la maggioranza delle imprese.
Le modalità di calcolo e l'importo dovuto per il 2017 sono invariate rispetto al 2016. Infatti, l’importo del diritto annuale per il 2017 si determina considerando la riduzione del 50% rispetto al 2014 fissata dall'art. 28, comma 2, del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/8/2014, n. 114. A tale misura deve essere aggiunta la maggiorazione del 20%, destinata al finanziamento dei progetti Punto Impresa Digitale, dei servizi di orientamento al lavoro e alle professioni, turismo e attrattività, disposta con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017, in corso di registrazione alla Corte dei Conti. Questo decreto ha attuato quanto previsto dall'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016.
La data di scadenza del pagamento è venerdì 30 giugno (ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare), con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi (scadenza 30 luglio prorogata al 31 luglio perché il 30 è domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.
Nelle more della registrazione del decreto 22 maggio 2017 da parte della Corte dei Conti le imprese che effettuano il versamento senza considerare l'incremento del 20%, dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il termine di cui all'art. 17, comma 3, lettera b, del D.P.R. 7/12/2001, n. 435 (30 novembre 2017).
La data di registrazione del Decreto verrà tempestivamente comunicata sul questo sito web.