Il certificato di origine è il documento che attesta in via ufficiale il “made in…” dei beni, ossia il Paese in cui la merce è stata prodotta o ha subito l’ultima trasformazione sostanziale. Si tratta quindi di un certificato destinato unicamente a provare l’origine non preferenziale delle merci, pertanto non è un documento di spedizione né accompagnatorio delle merci, non certifica l’esportazione e non è rappresentativo dei beni o delle loro caratteristiche.
Di norma il certificato di origine compete all’esportatore e può essere richiesto alla Camera di Commercio nella cui provincia questi ha la propria sede legale o un’unità locale.
Il certificato di origine è sempre associato a una o più fatture di esportazione. Può, infatti, essere emesso per spedizioni destinate all’esportazione in Paesi terzi e non è invece richiesto negli scambi in Italia e all’interno del mercato unico europeo, tranne nel caso in cui la merce debba essere oggetto di una successiva esportazione in Paesi terzi.
NOTA BENE
Il contenuto dei certificati di origine è disciplinato dalle disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia, non dalle richieste del cliente estero o da quanto indicato nella lettere di credito.
In nessun caso alla Camera di Commercio può essere addebitata la responsabilità delle eventuali discrepanze tra il certificato di origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dal credito documentario.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero (pdf) emanate da Unioncamere e Ministero dello sviluppo economico con nota circolare n. 62321 del 18 marzo 2019.
Validità
Il certificato di origine emesso dalla Camera di Commercio ha una validità illimitata, a condizione che i dati ivi contenuti rimangano gli stessi e che non vi sia stata alcuna modifica delle condizioni originali e/o dell'imballaggio delle merci.
Per verificare l’autenticità di un certificato di origine si veda la pagina dedicata alla verifica dei certificati di origine.
Cosa fare
Il certificato di origine è emesso dalla Camera di Commercio sulla base delle dichiarazioni e della documentazione probatoria presentata dall'impresa.
Le dichiarazioni rese nel modello base della pratica telematica di richiesta di rilascio di certificato di origine hanno valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000. In caso di falsità di atti e dichiarazioni, si applicano pertanto le sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso decreto e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.
E’ possibile richiedere un unico certificato d'origine per più fatture quando la spedizione è unica ed è diretta verso un unico cliente. In caso contrario, è necessario richiedere un certificato d'origine per ogni fattura.
Ogni certificato può essere utilizzato per una sola spedizione (circolare Ministero dell'Industria e Commercio del dicembre 1952 e circolari Ministero dello Sviluppo Economico del febbraio 1995 e dell'agosto 2008).
La procedura di richiesta è dettagliata su Richiesta del Certificato di Origine.
Diritti di segreteria
Certificato stampato su formulario: 5 € per l’originale + 5 € per ciascuna copia richiesta.
Certificato stampato a colori su foglio bianco: per questa modalità è emessa in automatico anche una copia, con addebito di € 10 per ciascun certificato.
Per maggiori informazioni su modalità di pagamento e ricariche, vedere il paragrafo dedicato su Sportello Telemaco per le certificazioni estere.
Informazioni
Dopo aver consultato le Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero (pdf) rivolgersi a:
- Certificazione estera per pratiche sullo Sportello di Bergamo;
- Sede di Treviglio per pratiche sullo Sportello di Treviglio.