Giovedì 26 Dicembre 2024
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Dal primo febbraio 2019 è in vigore l'EPA, l'Accordo di Partenariato Economico tra l'Unione Europea e il Giappone, che mira all'incremento degli scambi e degli investimenti tra i due territori.
Dal primo febbraio 2019 è in vigore l’EPA, l'Accordo di Partenariato Economico tra l'Unione Europea e il Giappone, che mira all’incremento degli scambi e degli investimenti tra i due territori.
Una parte importante dell’accordo è dedicata all'origine delle merci e al relativo trattamento preferenziale. In particolare, le imprese comunitarie che intendono esportare in Giappone usufruendo dei vantaggi dell’EPA devono preventivamente iscriversi nel sistema REX (Registered Exporters), presentando all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente il modulo di domanda 22-06 BIS contenuto nel Regolamento (UE) 2018/604, e ottenere il relativo codice identificativo, in modo da poter autocertificare l’origine preferenziale UE della merce da esportare.
Sono esentate dalla registrazione le imprese che effettuano spedizioni di importo inferiore a 6.000 euro. La registrazione REX è valida automaticamente per tutti gli accordi che la prevedono, quindi chi sia già in possesso del numero REX – già in uso negli scambi preferenziali con i Paesi PGS e con il Canada – può utilizzarlo anche nei rapporti commerciali con il Giappone, sempre che le voci doganali e la regola di origine preferenziale siano le medesime.
Il numero REX va riportato nella dichiarazione di origine preferenziale, che deve essere redatta dall'esportatore secondo il testo previsto dall'accordo all'Annesso 3D o, in alternativa, dall'importatore giapponese, che se ne assume, ovviamente, la responsabilità; in tal caso, il numero REX non è necessario.
La dichiarazione può essere riferita a un'unica spedizione o a spedizioni multiple di prodotti identici con riferimento a un arco temporale non superiore a 12 mesi. L’attestazione ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione, può riguardare una singola spedizione o spedizioni multiple di prodotti identici e deve riportare la data di rilascio, la data di inizio validità (mai anteriore alla data di rilascio) e la data di fine validità (massimo 12 mesi dalla data di inizio validità).
Per quanto riguarda le importazioni dal Giappone, il beneficio della preferenzialità viene richiesto allegando alla dichiarazione doganale di importazione la dichiarazione di origine rilasciata dall’esportatore giapponese. In vista dell'approssimarsi dell'applicazione dell'accordo, l'Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’EPA con la circolare 22 gennaio 2019, n. 1 (ved. allegato).
Per maggiori informazioni, rivolgersi alla Dogana competente.