Che cosa è
È l'annotazione dell'avvenuto pagamento dell'effetto cambiario nel Registro informatico dei protesti (art. 4, comma 1, della L. n. 77 del 12/2/1955 e successive modificazioni). La norma prevede che il debitore può ottenere l'annotazione dell'avvenuto pagamento nel Registro informatico dei protesti se, oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, esegue il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso.
Che cosa fare
L'interessato deve presentare domanda (ved. par. Modulistica) soggetta a imposta di bollo di 16,00 euro:
- indirizzata alla Camera di commercio di Bergamo;
- compilata e firmata in originale dall'interessato, cioè colui che ha subito il protesto;
- presentata all'Ufficio registro protesti con una delle seguenti modalità:
- personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un suo documento di identità;
- da un terzo incaricato dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità di entrambi (incaricato e interessato)
Alla domanda vanno allegati:
- copia dell’effetto quietanzato e relativo atto di protesto (gli originali devono essere esibiti allo sportello)
- se la quietanza è a parte, copia di un documento comprovante l'avvenuto pagamento delle spese per il precetto e per il procedimento esecutivo qualora sia iniziata un'azione esecutiva nei confronti di colui che ha subito il protesto (gli originali devono essere esibiti allo sportello).
Costi
Oltre alla marca da bollo, da applicare sulla domanda, devono essere versati i diritti di segreteria pari a 8,00 euro per ogni protesto elencato nella domanda. Il pagamento può essere effettuato tramite bancomat oppure carta di credito presso l'Ufficio protesti.
Competenza territoriale
La Camera di commercio di Bergamo dispone la cancellazione (o l'annotazione) dei soli protesti levati in provincia di Bergamo. Per i protesti levati in altre province occorre rivolgersi alle Camere territorialmente competenti.
Tempi
Il dirigente dell'ufficio protesti della Camera di commercio si pronuncia entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. L'ufficio esegue quanto disposto entro i 5 giorni successivi. Contro il provvedimento che respinge l'istanza è possibile proporre impugnazione al giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.