La domanda di mediazione è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti (art. 4 c. 1, d.lgs. n. 28/2010).
Come presentare la domanda di mediazione
Dal 1° marzo 2024 le domande dovranno essere presentate obbligatoriamente on-line attraverso la trasmissione telematica con firma digitale, previo accreditamento, nella piattaforma ConciliaCamera.
Informativa privacy (pdf) dei dati raccolti sulla piattaforma ConciliaCamera.
L'utilizzo del sistema informatico di gestione delle domande di mediazione è gratuito e sempre attivo; permette di seguire in tempo reale il procedimento in corso e di visionare tutta la documentazione di riferimento.
Patrocinio a spese dello Stato
A decorrere dal 30 giugno 2023, in caso di controversia rientrante nelle materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio della mediazione, la parte non abbiente può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La richiesta di ammissione anticipata al gratuito patrocinio deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'Organismo di mediazione competente (art. 15 quinques, D.Lgs. 28/2010).
In caso di ammissione al gratuito patrocinio all'Organismo non è dovuta alcuna indennità (art. 17, comma 6, D.Lgs. 28/2010).
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito del Ministero della Giustizia.