Mancata comunicazione del domicilio digitale e relativa sanzione.
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Che cosa sono
Qualora le comunicazioni al Registro imprese e al Repertorio economico amministrativo vengano effettuate oltre i termini indicati dalla legge o vengano del tutto omesse vengono elevate sanzioni amministrative. La scadenza del termine di legge si determina partendo dal giorno successivo alla data dell’atto o dell’evento. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo.
A chi si applicano
La sanzione si applica ai soggetti obbligati in carica al momento del perfezionarsi dell’illecito (ved. par. "Chi deve pagare"):
- OBBLIGATO PRINCIPALE — È la persona fisica destinataria della sanzione, che, a seconda dell’atto o dell’evento, può essere l’amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, il liquidatore, il titolare di impresa individuale, il notaio;
- OBBLIGATO SOLIDALE — È il soggetto (società, consorzio, associazione) tenuto al versamento complessivo delle sanzioni comminate, nel caso in cui gli obbligati principali non provvedano personalmente al pagamento della sanzione loro inflitta.
Lo stesso verbale viene spedito anche presso la sede legale dell'impresa "obbligata in solido", in quanto la società dovrà pagare se l'obbligato principale non provvede. Il verbale di accertamento viene notificato agli obbligati tramite Posta Elettronica Certificata o tramite servizio postale o messi notificatori comunali.
Importi aggiornati alla L. n. 180/2011 (entrata in vigore il 15 novembre 2011)
Secondo il principio di legalità, si applica la norma in vigore al momento della commissione della violazione accertata. Il riferimento non è pertanto il giorno di presentazione della comunicazione al Registro imprese, ma il primo giorno successivo alla data di scadenza del termine prescritto dalla legge.
Tipo di violazione | Sanzione pecuniaria prevista per il pagamento in misura ridotta | |
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Entro 30 gg. | Oltre 30 gg. | |
(*) Importi in vigore dal 15 novembre 2011 | ||
IMPRESE INDIVIDUALI, NOTAIO E CURATORE FALLIMENTARE: ritardato od omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali e per il notaio | € 20,00 | |
ATTI SOCIETARI: ritardato od omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative | Denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza € 68,66 * | Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza € 206,00 * |
BILANCI: ritardato od omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative | Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza € 91,56 * | Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza € 274,66 * |
REA: ritardate od omesse comunicazioni al Rea (modelli S5, UL) | Denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza € 10,00 | Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza € 51,33 |
Modalità di pagamento
L'importo della sanzione deve essere pagato entro 60 giorni dalla notificazione del processo verbale.
a) Sanzioni i cui proventi sono destinati all’erario
Il pagamento delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del Registro delle Imprese o a quelle i cui proventi, comunque vanno all’erario, dovranno essere pagate con il mod. F23, mentre le spese di procedimento saranno pagate tramite avviso pagoPA inviato insieme al provvedimento sanzionatorio.
b) Sanzioni Rea
Il pagamento delle sanzioni amministrative e delle spese di procedimento relative alle violazioni degli obblighi connessi al Repertorio Economico Amministrativo dovranno essere pagate esclusivamente tramite l’avviso pagoPA inviato insieme al verbale di accertamento/ordinanza ingiunzione.
L’ufficio emetterà un verbale di accertamento per l’obbligato principale e uno per l'obbligato solidale.
Chi deve pagare
Il pagamento della sanzione deve essere effettuato dal o dagli obbligati principali (persone fisiche) oppure dal responsabile in solido (società, consorzio, ecc.), ma non da entrambi.
In caso di mancato pagamento liberatorio nei 60 giorni, l’ufficio Accertamenti presenterà rapporto - ai sensi degli artt. 17 e seguenti della legge n. 689/1981 - all’ufficio Sanzioni (autorità competente ad emettere l’ordinanza), il quale emetterà ordinanza di archiviazione o ordinanza di pagamento stabilendo la somma da pagare a titolo di sanzione. All’ufficio Sanzioni l'interessato potrà far pervenire, entro 30 giorni dal verbale di contestazione, scritti difensivi. Potrà inoltre chiedere di essere sentito.
AVVERTENZE
Al fine di incentivare il pagamento dei verbali di accertamento entro i termini stabiliti verranno applicate, in sede di emissione delle ordinanze di ingiunzione, le seguenti maggiorazioni:
a) pagamento del verbale effettuato oltre il termine consentito dei 60 giorni - maggiorazione della sanzione commisurata al periodo di effettivo ritardo;
b) mancato pagamento del verbale - maggiorazione della sanzione commisurata all'entità del ritardo nell'adempimento.
In entrambi i casi la sanzione potrebbe essere elevata fino alla misura massima consentita dalla legge.
Tale innovazione ha lo scopo di favorire i soggetti sanzionati che adempiono nei termini, imputando le spese di procedimento e di notifica, derivanti dalle ulteriori attività istruttorie dell’ufficio, sui soggetti non regolarmente adempienti.