GIUSTIZIA ALTERNATIVA
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L’arbitrato è una procedura di giustizia alternativa di composizione delle controversie che non abbiano per oggetto diritti indisponibili o per le quali non vi sia espresso divieto di legge, prevista dal codice di procedura civile. Consiste nell'affidare a un organo arbitrale (arbitro unico/collegio arbitrale) l'incarico di risolvere una controversia mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti.
A chi interessa
Persone fisiche, imprese, professionisti e Enti pubblici. I vantaggi sono molteplici:
- tempi certi e rapidi,
- costi contenuti e predeterminati,
- riservatezza,
- specifica competenza degli arbitri,
- garanzia di imparzialità ed indipendenza,
- regole certe,
- assistenza della Segreteria della Camera Arbitrale in ogni fase del procedimento.
Tipi di arbitrato
Le parti possono scegliere diversi tipi di arbitrato:
- RITUALE — Il lodo ha efficacia di sentenza e diventa titolo esecutivo.
- IRRITUALE — Il lodo ha natura ed efficacia negoziale (non può diventare direttamente titolo esecutivo, ma può essere utilizzato per chiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un giudizio).
- SECONDO DIRITTO — Gli Arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia.
- SECONDO EQUITÀ — Gli Arbitri possono deviare dal rigore stesso della norma di legge e riferirsi a usi o principî più ampi di giustizia in senso lato, avuto riguardo al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze.
- AMMINISTRATO — Le parti chiedono l’intervento di un’istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento secondo regole contenute in un regolamento e un tariffario prefissato, come avviene con la Camera Arbitrale della Camera di commercio di Bergamo. È quindi più semplice ricorrere all’arbitrato amministrato, essendo sufficiente indicare nella clausola compromissoria o nel compromesso arbitrale il riferimento all’Istituzione specializzata che vigilerà su ogni aspetto del procedimento arbitrale.
- AD HOC — Il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale senza il riferimento a una Istituzione arbitrale. Nella clausola è possibile indicare l'autorità di nomina dell’Organo arbitrale.
L'arbitrato consente quindi alle parti mediante convenzione arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) di pilotare il procedimento attraverso la scelta degli arbitri, del luogo, delle norme applicabili e della lingua in cui verrà presentata la decisione finale (lodo).
La controversia può essere risolta anche con una transazione sia prima che dopo la costituzione dell’Organo arbitrale.