Accesso civico

Accesso agli atti
(legge n. 241/1990)

Per accedere a dati, documenti e informazioni in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale consultare:

Accesso agli atti

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato delle modifiche al d.lgs. n. 33/2013, ha introdotto un accesso civico più esteso rispetto a quello previsto precedentemente, individuando due tipi di accesso civico:

  • ACCESSO CIVICO SEMPLICE (art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013) — Interessa dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.
  • ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013) — Consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Accesso civico semplice

L'accesso civico consente a chiunque - senza indicare motivazioni né sostenere costi - di richiedere a una pubblica amministrazione i documenti, le informazioni e i dati per i quali la legge prevede la pubblicazione.

Qualsiasi cittadino, esercitando tale diritto, ottiene la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di informazioni che l'amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare e che sono state omesse o pubblicate parzialmente.

Infatti l’Ente entro trenta giorni dalla richiesta, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Segretario generale M. Paola Esposito.

L'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2 comma 9-ter della legge n. 241/1990 può essere richiesto scrivendo all'indirizzo PEC cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it.

Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, con le sole limitazioni previste dall'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.

È una nuova tipologia di accesso a documenti amministrativi, dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni che si verifica anche in assenza dell'interesse diretto concreto e attuale, necessario per il tradizionale accesso agli atti ex art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La richiesta non deve essere motivata ed è gratuita, ma in ogni caso va identificato chiaramente l'oggetto della richiesta e accertata l'identità del richiedente.

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, la Camera di commercio trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Per approfondimenti sul procedimento di accesso civico è possibile consultare il Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla Camera di commercio (approvato con delibera n. 91/2018) (pdf).

Come esercitare l’accesso civico

La richiesta di accesso agli atti va presentata in carta libera, utilizzando il modulo Richiesta di accesso civico a dati e documenti (pdf) e allegando fotocopia del documento di identità, a:

Camera di commercio
Ufficio relazioni con il pubblico
Largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo
Modulistica
Normativa
art. 5, cc. 1 e 2
Ultima modifica: Venerdì 10 Settembre 2021