Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2019 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel Rea, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.
Il termine di pagamento del diritto annuale per l’anno 2019 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l’esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 1 luglio 2019 (in quanto il 30 giugno 2019 cade di domenica) corrispondente all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d’imposta 2018 e ovviamente dalla data di approvazione del bilancio.
Esempio – Per una società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che chiude l’esercizio il 30/09 di ogni anno e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l’anno 2019 deve essere determinato sul fatturato realizzato nell’esercizio 01.10.2018 - 30.09.2019 (periodo d’imposta 2018) e il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta 2018 (ovvero entro il 31.03.2020).
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.
La proroga si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2019.