Per i casi di omesso, incompleto o tardivo versamento è prevista una sanzione secondo le disposizioni di cui al Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 (pdf) - Regolamento sanzioni del Ministero delle attività produttive e al Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bergamo (pdf).
La sanzione è composta dalla somma di:
• sanzione base che, ai sensi degli articoli 3 e 4 del DM 54/2005, può essere pari al 10% (in caso di tardività nel pagamento non superiore a 30 giorni) o al 30% (in caso di pagamento omesso, incompleto o con tardività superiore a 30 giorni).
• sanzioni aggiuntive calcolate ai sensi dei seguenti articoli del regolamento camerale: art. 7 (Incremento della sanzione per gravità della violazione), art. 8 (Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni), art. 9 (Incremento della sanzione per recidiva) e infine art. 11 (Violazioni continuate).
Il calcolo della sanzione è direttamente legato alla situazione contributiva di ogni specifica posizione.