Che cosa fare
Le imprese iscritte o annotate nella SEZIONE SPECIALE del Registro delle Imprese devono versare entro il 16 giugno 2009 [*] un diritto in misura fissa, secondo gli importi indicati nella tabella seguente.
Con decreto in data 4 giugno 2009, pubblicato sulla G.U. n. 137 del 16 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito che i contribuenti tenuti ai versamenti entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, effettuano i predetti versamenti entro il 6 luglio 2009 senza alcuna maggiorazione e dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Forma giuridica | Importo diritto annuale per la sede legale |
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Imprese individuali | 88,00 euro |
Società semplici agricole | 88,00 euro |
Società semplici (non agricole) | 144,00 euro |
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art.16 del D.lgs.96/2001 | 170,00 euro |
Unità locali
Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio di competenza l'unità locale è ubicata, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.
Arrotondamenti
Importanti indicazioni sui criteri di calcolo e di arrotondamento del diritto dovuto per le unità locali sono contenute nella Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf).
Particolare attenzione va riservata agli esempi ad essa allegati.
Trasferimento della sede in altra provincia
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2009 è dovuto solo alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta al 1º gennaio 2009.