Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2023 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel REA, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.
Il termine di pagamento del diritto annuale per l’anno 2023 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l’esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 30 giugno 2023 corrispondente all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d’imposta 2022 e dalla data di approvazione del bilancio.
Esempio – Per una società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che chiude l’esercizio il 30/09 di ogni anno e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l’anno 2023 deve essere determinato sul fatturato realizzato nell’esercizio 01.10.2022 - 30.09.2023 (periodo d’imposta 2022) e il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta 2022 (ovvero, dato che il 31.03.2024 cade di domenica, entro il giorno 01.04.2024).
Proroghe del termine di pagamento
Le eventuali proroghe ai termini di pagamento delle imposte sui redditi (ad esempio per i soggetti ISA – Indici Sintetici di Affidabilità) si applicano automaticamente anche al diritto annuale.
Diritto annuale 2023 - Proroga dei termini di pagamento per i soggetti ISA
La proroga dei termini di pagamento disposta dagli artt. 3-sexies e 3-septies inseriti in sede di conversione del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, nella Legge 3 luglio 2023, n. 87, entrata in vigore dal 6/07/2023 (G.U. n. 155 del 05/07/2023), è prevista per i soggetti che:
1. adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
2. partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti di cui al punto 1.
Per quanto sopra, la scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per i soggetti sopra indicati è prorogata al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti del diritto annuale dovuto possono essere effettuati dal 21 al 31 luglio 2023 compreso, maggiorando a titolo di interesse corrispettivo la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
Nella Tabella seguente, per ogni utilità, si indicano le percentuali di maggiorazione da applicare a seconda del giorno di versamento oltre il termine di pagamento del 20/07/2023:
GIORNO DI VERSAMENTO |
% DI MAGGIORAZIONE |
ENTRO IL 20/07/2023 |
SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE |
21/07/2023 |
0,0364% |
22/07/2023 |
0,0727% |
23/07/2023 |
0,1091% |
24/07/2023 |
0,1455% |
25/07/2023 |
0,1818% |
26/07/2023 |
0,2182% |
27/07/2023 |
0,2545% |
28/07/2023 |
0,2909% |
29/07/2023 |
0,3273% |
30/07/2023 |
0,3636% |
31/07/2023 |
0,40% |
Dal 1° agosto 2023 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari solo tramite il Ravvedimento operoso versando la sanzione del 3,75% del diritto annuale dovuto (applicabile entro il 20/08/2023, trenta giorni dal termine ordinario di pagamento del 20/07/2023) oppure la sanzione del 6% del diritto dovuto (applicabile dal 21/08/2023 al 20/07/2024, un anno dal termine ordinario di pagamento) oltre al pagamento degli interessi legali dovuti decorrenti dal termine di pagamento del 20/07/2023 fino al giorno del versamento, come previsto dalle disposizioni in materia.