Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2020 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel Rea, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.
Il termine di pagamento del diritto annuale per l’anno 2020 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l’esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 30 giugno 2020 corrispondente all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d’imposta 2019 e dalla data di approvazione del bilancio.
Esempio – Per una società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che chiude l’esercizio il 30/09 di ogni anno e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l’anno 2020 deve essere determinato sul fatturato realizzato nell’esercizio 01.10.2019 - 30.09.2020 (periodo d’imposta 2019) e il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta 2019 (ovvero entro il 31.03.2021).
Diritto annuale 2020 - Differimento dei termini di versamento
Il D.P.C.M. 27 giugno 2020, art. 1 comma 1, ha differito i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, oltre che ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, la scadenza del 30 giugno 2020 è stata prorogata al 20 luglio 2020, mentre dal 21 luglio 2020 al 20 agosto 2020 il pagamento può essere effettuato maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2020.
Si conferma inoltre l'applicabilità al versamento del diritto annuale 2020 dell’art. 98-bis del decreto n. 104/2020 convertito con la legge di conversione n. 126/2020 che recita: “I soggetti di cui all’articolo 1 del DPCM 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all’articolo 1 del medesimo DPCM 27/06/2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute.”