PER LE NUOVE ISCRIZIONI — Il diritto annuale dovuto per le nuove iscrizioni nel Registro imprese o nel Rea o per le aperture di nuove unità locali, deve essere pagato in fase di invio della pratica telematica tramite addebito in conto Telemaco oppure, a scelta, entro i successivi 30 giorni tramite modello di pagamento F24.
PER GLI ANNI SUCCESSIVI — Il diritto annuale dovuto da ogni impresa che risulta già iscritta o annotata nel Registro delle imprese e da ogni soggetto che risulta già iscritto nel REA alla data del 1º gennaio di ogni anno, deve essere pagato entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Maggiorazione dello 0,40%
In caso di pagamento nei trenta giorni successivi al termine, l'importo del diritto da versare deve essere maggiorato dello 0,40%, anche in caso di utilizzo in compensazione di crediti relativi ad altri tributi o contributi (art. 3 Circolare 20 giugno 2005, n. 3587/C del Ministero attività produttive).
L’importo dello 0,40% non deve essere arrotondato all’unità di euro.
Proroghe del termine di pagamento
Le eventuali proroghe al termine di pagamento delle imposte sui redditi (ad esempio per i soggetti ISA – Indici Sintetici di Affidabilità) si applicano automaticamente anche al diritto annuale.
Termine di pagamento per gli anni: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - Società con esercizio prolungato.