Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2024 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel REA, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.
Il termine di pagamento del diritto annuale per l’anno 2024 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l’esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 1 luglio 2024 (in quanto il 30 giugno 2024 cade di domenica) corrispondente all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d’imposta 2023 e dalla data di approvazione del bilancio.
Esempio – Per una società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che chiude l’esercizio il 30/09 di ogni anno e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l’anno 2024 deve essere determinato sul fatturato realizzato nell’esercizio 01.10.2023 - 30.09.2024 (periodo d’imposta 2023) e il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta 2023 corrispondente al giorno 31/03/2025.
Proroghe del termine di pagamento
Le eventuali proroghe ai termini di pagamento delle imposte sui redditi (ad esempio per i soggetti ISA – Indici Sintetici di Affidabilità) si applicano automaticamente anche al diritto annuale.
Diritto annuale 2024 - Proroga dei termini di pagamento per i soggetti ISA e forfettari
L'articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto il differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti che scadono al 30 giugno 2024 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al medesimo D. Lgs n.13/2024.
Il medesimo differimento si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
La proroga al 31/07/2024, senza alcuna maggiorazione, prevista per i soggetti ISA e per il regime forfettario, si applica anche al diritto annuale.
Per i medesimi soggetti inoltre, il D.lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 (pubblicato in G.U. n. 182 del 05/08/2024), modificando l’art. 37 del D.lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, ha previsto la possibilità di versare quanto dovuto entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.