Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2021 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel Rea, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.
Il termine di pagamento del diritto annuale per l’anno 2021 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l’esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 30 giugno 2021 corrispondente all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d’imposta 2020 e dalla data di approvazione del bilancio.
Esempio – Per una società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che chiude l’esercizio il 30/09 di ogni anno e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l’anno 2021 deve essere determinato sul fatturato realizzato nell’esercizio 01.10.2020 - 30.09.2021 (periodo d’imposta 2020) e il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta 2020 (ovvero entro il 31.03.2022).
Diritto annuale 2021 - Differimento dei termini di versamento
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, oltre che ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, il D.P.C.M. 28 giugno 2021 (pubblicato nella G.U. n.154 del 30 giugno 2021) ha differito i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021, senza maggiorazione.
Per i medesimi soggetti inoltre, l’art. 9 ter del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25), in deroga a quanto disposto dall’art. 17, comma 2 del regolamento di cui al D.P.R. 435/2001, ha prorogato al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
La proroga al 15 settembre 2021 non prevede la possibilità di beneficiare dell’ulteriore differimento ai 30 giorni successivi, applicando lo 0,40 per cento di maggiorazione.
Si conferma che la proroga si applica automaticamente anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2021.