In caso di violazioni nel pagamento del diritto annuale la Camera di Commercio di Bergamo iscrive a ruolo gli importi dovuti a titolo di diritto annuale, sanzioni e interessi calcolati secondo le disposizioni contenute nel Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 (pdf) ("Regolamento sanzioni del Ministero delle attività produttive") e nel Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bergamo (pdf).
Si fa presente che la Camera di commercio di Bergamo provvede all'iscrizione immediata a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.
Le violazioni possono essere le seguenti:
- OMESSO in caso di mancato pagamento del diritto annuale dovuto
- OMESSA MORA in caso di pagamento effettuato nei trenta giorni successivi al termine ordinario di pagamento senza aggiungere la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
- TARDATO in caso di pagamento effettuato con oltre trenta giorni di ritardo rispetto al termine ordinario di pagamento
- INCOMPLETO in caso di pagamento in misura inferiore al dovuto
per le nuove iscrizioni, il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro imprese o al REA
per gli anni successivi, il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi
Decorso il termine di un anno per poter applicare il ravvedimento operoso e fino a quando non sia stata notificata la cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bergamo può essere pagato applicando una sanzione pari al 30% del diritto e gli interessi calcolati al tasso legale vigente a decorrere dal termine ordinario di pagamento, commisurati al diritto dovuto.
Gli importi iscritti a ruolo vengono notificati tramite cartella di pagamento emessa dall'Agente della riscossione competente per territorio.
In cartella, nella pagina del DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI, è indicato l'ente creditore (Camera di commercio di Bergamo), l'ufficio interessato (Ufficio diritto annuale), il tipo di violazione (omesso, omessa mora, tardato o incompleto), l'anno di riferimento (ovvero l’anno di competenza della violazione) e il numero REA di iscrizione al Registro imprese.
Per avere chiarimenti sugli importi iscritti in cartella è possibile inviare una richiesta collegandosi a servizionline.bg.camcom.it (utilizzare la funzione “Annullamento cartella esattoriale”).
L'ufficio diritto annuale può procedere all'annullamento della cartella qualora l'iscrizione a ruolo sia stata causata dall'errata indicazione del codice fiscale o della sigla della provincia (codice ente) o dell'anno di riferimento, sul modello F24 utilizzato per il pagamento (cosiddetti errori formali).
L'ufficio diritto annuale non può invece procedere all'annullamento della cartella in caso di errata indicazione del codice tributo o di compilazione di una sezione del modello F24 diversa da quella prevista per il pagamento del diritto annuale, non potendo essere considerati errori formali.