I casi di cessazione dell'obbligo al pagamento del diritto annuale sono indicati dall'art. 4 del Decreto interministeriale del 11 maggio 2001, n. 359:
- tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività;
- le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale;
- le società cooperative, nel caso di cui all'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.
La cessazione dell'attività non esonera dal pagamento del diritto annuale.
La norma stabilisce che la cessazione dall'obbligo di pagamento del diritto annuale è condizionata alla presentazione della domanda di cancellazione (ovvero, per le unità locali, della denuncia di cessazione) dal Registro delle imprese, non oltre il 30 gennaio dell’anno successivo alla data di cessazione dell’attività ovvero, per le società, alla data di approvazione del bilancio finale. Questa disposizione si applica sia per la cancellazione della sede (legale o principale) che per la cessazione delle unità locali.